Art. 13 Valutazione dei soggetti beneficiari e delle obbligazioni da ricomprendere nel portafoglio 1. I soggetti richiedenti di cui all'art. 6 effettuano la valutazione in ordine all'ammissibilita' del soggetto beneficiario e dell'obbligazione alla garanzia della Sezione speciale di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2. In particolare, i soggetti richiedenti attestano: a) il possesso, da parte del soggetto beneficiario, dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti dalle modalita' operative di cui all'art. 19, comma 1, ovvero dalle disposizioni operative; b) la rispondenza delle finalita' e delle caratteristiche dell'obbligazione rispetto a quanto previsto all'art. 5; c) il merito di credito del soggetto beneficiario, assicurando che siano soddisfatti i modelli di valutazione per l'accesso al Fondo previsti dalle disposizioni operative. 2. Le ulteriori attivita' di valutazione previste dalle disposizioni operative e dalle modalita' operative di cui all'art. 19, comma 1, non riportate al comma 1 del presente articolo, ivi comprese la determinazione dell'intensita' di aiuto di cui all'art. 11, la verifica in ordine al rispetto del limite di importo massimo garantito dal Fondo per singolo soggetto beneficiario, nonche' delle intensita' massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, sono svolte dal Gestore del Fondo.