Art. 13 
 
Valutazione  dei  soggetti  beneficiari  e  delle   obbligazioni   da
                    ricomprendere nel portafoglio 
 
  1.  I  soggetti  richiedenti  di  cui  all'art.  6  effettuano   la
valutazione in ordine all'ammissibilita' del soggetto beneficiario  e
dell'obbligazione alla garanzia della  Sezione  speciale  di  cui  al
presente  decreto,  fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma  2.  In
particolare, i soggetti richiedenti attestano: 
    a)  il  possesso,  da  parte  del  soggetto   beneficiario,   dei
requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti dalle modalita' operative
di cui all'art. 19, comma 1, ovvero dalle disposizioni operative; 
    b)  la  rispondenza  delle  finalita'  e  delle   caratteristiche
dell'obbligazione rispetto a quanto previsto all'art. 5; 
    c) il merito di credito del  soggetto  beneficiario,  assicurando
che siano soddisfatti i modelli di valutazione per l'accesso al Fondo
previsti dalle disposizioni operative. 
  2.  Le  ulteriori   attivita'   di   valutazione   previste   dalle
disposizioni operative e dalle modalita' operative  di  cui  all'art.
19, comma 1, non riportate al comma  1  del  presente  articolo,  ivi
comprese la determinazione dell'intensita' di aiuto di  cui  all'art.
11, la verifica in ordine al rispetto del limite di  importo  massimo
garantito dal Fondo per singolo soggetto beneficiario, nonche'  delle
intensita' massime di aiuto previste dalla normativa  comunitaria  in
materia di aiuti di Stato, sono svolte dal Gestore del Fondo.