Art. 14 
 
              Chiusura del portafoglio di obbligazioni 
 
  1. La chiusura  del  periodo  di  costruzione  del  portafoglio  di
obbligazioni deve  avvenire  entro  la  data  indicata  dai  soggetti
richiedenti in  sede  di  richiesta  della  garanzia  e  non  potra',
comunque, superare i 18 mesi dalla data di concessione della garanzia
della Sezione  speciale.  E'  fatta  salva  la  possibilita'  per  il
Consiglio di gestione di concedere una proroga,  non  superiore  a  6
mesi,  in  caso  di  motivata  richiesta  del  soggetto  richiedente,
connessa  a  cause  eccezionali  o  eventi  di  forza  maggiore,  non
dipendenti dal soggetto richiedente. Il soggetto  richiedente,  entro
i quindici giorni lavorativi successivi  alla  scadenza  del  termine
massimo per la chiusura del portafoglio di obbligazioni  indicato  in
sede  di  richiesta,  fatta  salva  la  eventuale  proroga  ottenuta,
comunica al Gestore del Fondo: 
    a) la data di effettiva chiusura della fase  di  costruzione  del
portafoglio di obbligazioni; 
    b) l'ammontare complessivo del portafoglio di obbligazioni; 
    c) altre informazioni previste dalle modalita' operative, di  cui
all'art. 19, comma 1. 
  2. Qualora l'importo garantito da  parte  della  Sezione  speciale,
determinato alla data di chiusura  del  periodo  di  costruzione  del
portafoglio  di  obbligazioni,  sia  inferiore  rispetto  all'importo
garantito   deliberato   dal   Consiglio   di   gestione,   l'importo
corrispondente alla differenza di copertura e' svincolato dal Gestore
del Fondo e rientra nella disponibilita' della Sezione speciale,  per
il finanziamento degli interventi di cui al presente decreto. 
  3. Qualora il soggetto richiedente non raggiunga, entro il  termine
massimo per la chiusura del portafoglio di obbligazioni  indicato  in
sede di richiesta della garanzia, fatta salva la proroga del  termine
eventualmente concessa ai sensi del comma 1, l'ammontare  complessivo
del portafoglio di obbligazioni dichiarato in sede di  richiesta,  la
fase di costruzione del portafoglio si  intende,  comunque,  conclusa
alla data di scadenza del  predetto  termine,  per  un  importo  pari
all'ammontare   complessivo   delle    obbligazioni    effettivamente
sottoscritte alla predetta data. 
  4. Nel caso in cui  l'ammontare  del  portafoglio  di  obbligazioni
effettivamente costruito sia inferiore all'importo indicato  in  sede
di richiesta della garanzia, il  soggetto  richiedente  e'  tenuto  a
corrispondere alla Sezione speciale, fatto salvo quanto  previsto  al
comma 5, un importo pari al prodotto tra: 
    a) 0,3% (zero virgola tre per cento), e 
    b) la differenza tra l'importo garantito dalla  Sezione  speciale
deliberato dal  Consiglio  di  gestione  e  l'importo  effettivamente
garantito da parte della medesima Sezione speciale, determinato  alla
data di chiusura  del  periodo  di  costruzione  del  portafoglio  di
obbligazioni. 
  5. Nel caso  in  cui  l'importo  del  portafoglio  di  obbligazioni
effettivamente costruito risulti inferiore all'ammontare  minimo  del
portafoglio di cui all'art. 5, comma 3,  l'importo  da  corrispondere
alla Sezione speciale, di cui al comma 4 del  presente  articolo,  e'
aumentato del 5 per cento. 
  6. La garanzia della Sezione speciale opera  anche  nel  corso  del
periodo di costruzione del portafoglio  di  obbligazioni  di  cui  al
comma 1, coprendo le eventuali perdite che si  dovessero  manifestare
durante tale periodo, con le medesime  modalita'  operative  previste
dagli articoli 15 e 16, rispettivamente, nel caso di garanzia diretta
e di controgaranzia. 
  7. Nel periodo di costruzione del portafoglio di  obbligazioni,  la
misura massima di garanzia della Sezione speciale indicata in sede di
richiesta della garanzia e riportata nella delibera del Consiglio  di
gestione di cui all'art. 12, comma 4, e' rapportata all'ammontare del
portafoglio effettivamente costituito al termine del primo,  secondo,
terzo e, se previsto,  quarto  semestre,  decorrenti  dalla  data  di
concessione della garanzia della Sezione speciale. Eventuali  importi
dovuti dalla Sezione speciale ai  soggetti  richiedenti  a  copertura
delle perdite verificatesi in uno  dei  semestri,  che  eventualmente
eccedano il margine di garanzia tempo  per  tempo  determinato,  sono
liquidati alle successive scadenze semestrali, purche' il margine  di
garanzia si sia ampliato per effetto dell'incremento del  portafoglio
di obbligazioni ed entro il limite del margine di garanzia aggiuntivo
cosi' determinatosi. Nel caso in cui, al termine dell'ultimo semestre
del periodo di costruzione del  portafoglio,  risultino  importi  non
liquidabili perche' eccedenti  il  margine  di  garanzia  determinato
applicando la metodologia riportata in allegato al presente  decreto,
detti  importi  sono   definitivamente   non   dovuti   ai   soggetti
richiedenti.  Analogamente,  gli  importi  liquidati  dalla   Sezione
speciale, in relazione a perdite verificatesi nel corso  del  periodo
di costruzione del portafoglio di obbligazioni che dovessero eccedere
la misura della copertura della  Sezione  speciale  determinata  alla
data di  chiusura  del  portafoglio,  devono  essere  restituiti  dal
soggetto richiedente. Nel caso di  mancato  versamento  alla  Sezione
speciale degli importi dovuti, si applica quanto previsto dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 
  8. Ai fini del mantenimento  dell'efficacia  della  garanzia  della
Sezione speciale, sono  riconosciute  le  sole  cessioni  dell'intero
portafoglio di obbligazioni effettuate a: 
    a) SPV; 
    b)  societa'  appartenenti  allo  stesso  gruppo   bancario   cui
appartiene il soggetto finanziatore; 
    c) Cassa depositi e prestiti S.p.a.; 
    d) Banca d'Italia; 
    e) Fondo europeo per gli investimenti (FEI); 
    f) Banca europea per gli investimenti (BEI). 
  9. La cessione di cui al  comma  8  comporta  il  trasferimento  al
cessionario della garanzia rilasciata dalla Sezione speciale ai sensi
del presente decreto.