Art. 14 Chiusura del portafoglio di obbligazioni 1. La chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di obbligazioni deve avvenire entro la data indicata dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potra', comunque, superare i 18 mesi dalla data di concessione della garanzia della Sezione speciale. E' fatta salva la possibilita' per il Consiglio di gestione di concedere una proroga, non superiore a 6 mesi, in caso di motivata richiesta del soggetto richiedente, connessa a cause eccezionali o eventi di forza maggiore, non dipendenti dal soggetto richiedente. Il soggetto richiedente, entro i quindici giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine massimo per la chiusura del portafoglio di obbligazioni indicato in sede di richiesta, fatta salva la eventuale proroga ottenuta, comunica al Gestore del Fondo: a) la data di effettiva chiusura della fase di costruzione del portafoglio di obbligazioni; b) l'ammontare complessivo del portafoglio di obbligazioni; c) altre informazioni previste dalle modalita' operative, di cui all'art. 19, comma 1. 2. Qualora l'importo garantito da parte della Sezione speciale, determinato alla data di chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di obbligazioni, sia inferiore rispetto all'importo garantito deliberato dal Consiglio di gestione, l'importo corrispondente alla differenza di copertura e' svincolato dal Gestore del Fondo e rientra nella disponibilita' della Sezione speciale, per il finanziamento degli interventi di cui al presente decreto. 3. Qualora il soggetto richiedente non raggiunga, entro il termine massimo per la chiusura del portafoglio di obbligazioni indicato in sede di richiesta della garanzia, fatta salva la proroga del termine eventualmente concessa ai sensi del comma 1, l'ammontare complessivo del portafoglio di obbligazioni dichiarato in sede di richiesta, la fase di costruzione del portafoglio si intende, comunque, conclusa alla data di scadenza del predetto termine, per un importo pari all'ammontare complessivo delle obbligazioni effettivamente sottoscritte alla predetta data. 4. Nel caso in cui l'ammontare del portafoglio di obbligazioni effettivamente costruito sia inferiore all'importo indicato in sede di richiesta della garanzia, il soggetto richiedente e' tenuto a corrispondere alla Sezione speciale, fatto salvo quanto previsto al comma 5, un importo pari al prodotto tra: a) 0,3% (zero virgola tre per cento), e b) la differenza tra l'importo garantito dalla Sezione speciale deliberato dal Consiglio di gestione e l'importo effettivamente garantito da parte della medesima Sezione speciale, determinato alla data di chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di obbligazioni. 5. Nel caso in cui l'importo del portafoglio di obbligazioni effettivamente costruito risulti inferiore all'ammontare minimo del portafoglio di cui all'art. 5, comma 3, l'importo da corrispondere alla Sezione speciale, di cui al comma 4 del presente articolo, e' aumentato del 5 per cento. 6. La garanzia della Sezione speciale opera anche nel corso del periodo di costruzione del portafoglio di obbligazioni di cui al comma 1, coprendo le eventuali perdite che si dovessero manifestare durante tale periodo, con le medesime modalita' operative previste dagli articoli 15 e 16, rispettivamente, nel caso di garanzia diretta e di controgaranzia. 7. Nel periodo di costruzione del portafoglio di obbligazioni, la misura massima di garanzia della Sezione speciale indicata in sede di richiesta della garanzia e riportata nella delibera del Consiglio di gestione di cui all'art. 12, comma 4, e' rapportata all'ammontare del portafoglio effettivamente costituito al termine del primo, secondo, terzo e, se previsto, quarto semestre, decorrenti dalla data di concessione della garanzia della Sezione speciale. Eventuali importi dovuti dalla Sezione speciale ai soggetti richiedenti a copertura delle perdite verificatesi in uno dei semestri, che eventualmente eccedano il margine di garanzia tempo per tempo determinato, sono liquidati alle successive scadenze semestrali, purche' il margine di garanzia si sia ampliato per effetto dell'incremento del portafoglio di obbligazioni ed entro il limite del margine di garanzia aggiuntivo cosi' determinatosi. Nel caso in cui, al termine dell'ultimo semestre del periodo di costruzione del portafoglio, risultino importi non liquidabili perche' eccedenti il margine di garanzia determinato applicando la metodologia riportata in allegato al presente decreto, detti importi sono definitivamente non dovuti ai soggetti richiedenti. Analogamente, gli importi liquidati dalla Sezione speciale, in relazione a perdite verificatesi nel corso del periodo di costruzione del portafoglio di obbligazioni che dovessero eccedere la misura della copertura della Sezione speciale determinata alla data di chiusura del portafoglio, devono essere restituiti dal soggetto richiedente. Nel caso di mancato versamento alla Sezione speciale degli importi dovuti, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 8. Ai fini del mantenimento dell'efficacia della garanzia della Sezione speciale, sono riconosciute le sole cessioni dell'intero portafoglio di obbligazioni effettuate a: a) SPV; b) societa' appartenenti allo stesso gruppo bancario cui appartiene il soggetto finanziatore; c) Cassa depositi e prestiti S.p.a.; d) Banca d'Italia; e) Fondo europeo per gli investimenti (FEI); f) Banca europea per gli investimenti (BEI). 9. La cessione di cui al comma 8 comporta il trasferimento al cessionario della garanzia rilasciata dalla Sezione speciale ai sensi del presente decreto.