Art. 15 
 
Escussione della garanzia diretta della Sezione speciale e  procedure
                             di recupero 
 
  1. Ai fini dell'escussione della garanzia diretta di  cui  all'art.
7, si applicano le  norme  sui  presupposti,  sulle  condizioni,  sui
termini, sulle cause di inefficacia e  sulle  procedure  di  recupero
previste nelle disposizioni operative, fatto salvo quanto previsto al
comma 3 e seguenti. 
  2. Il Consiglio di gestione delibera la liquidazione delle  perdite
subite dal soggetto richiedente sul portafoglio di obbligazioni, fino
al raggiungimento della misura massima fissata in sede di  ammissione
del  medesimo  portafoglio  all'intervento  della  Sezione  speciale,
ovvero, se inferiore, nella misura massima determinata alla  data  di
chiusura del portafoglio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14. 
  3. Con riferimento alle garanzie dirette rilasciate  ai  sensi  del
presente decreto, e' riconosciuta facolta' al  soggetto  richiedente,
in alternativa a quanto stabilito al comma 1,  di  richiedere,  sulla
singola obbligazione compresa nel portafoglio garantito, l'escussione
della garanzia della Sezione speciale a titolo  di  acconto.  In  tal
caso, il soggetto richiedente, nella richiesta  di  escussione  della
garanzia, indica l'importo dell'acconto da  liquidare  sulla  perdita
prevista per l'obbligazione oggetto dell'escussione, determinato  dal
medesimo  soggetto  richiedente  sulla  base  delle  proprie   stime.
L'importo dell'acconto  deve  essere  inferiore  all'importo  massimo
liquidabile in relazione  all'obbligazione  oggetto  dell'escussione,
fermo restando il limite di  copertura  della  Sezione  speciale  sul
portafoglio di obbligazioni di cui  all'art.  7  e  tenuto  conto  di
quanto previsto dall'art. 14, comma 8. Ai  fini  della  richiesta  di
escussione della garanzia della Sezione speciale a titolo di acconto,
le procedure di recupero  nei  confronti  del  soggetto  beneficiario
inadempiente devono essere gia' avviate, con le  modalita'  stabilite
dalle  disposizioni  operative,  alla  data  di  presentazione  della
medesima richiesta. 
  4. Le richieste di escussione della garanzia a  titolo  di  acconto
sono istruite dal Gestore del Fondo e  deliberate  dal  Consiglio  di
gestione  con  le  modalita'  e  nei  termini,  laddove  applicabili,
stabiliti dalle disposizioni operative per le ordinarie richieste  di
escussione della garanzia. 
  5. Il soggetto richiedente,  entro trentasei  mesi  dalla  data  di
inadempimento,  cosi'  come  definito  nelle   vigenti   disposizioni
operative, invia al Gestore del Fondo, a pena  di  inefficacia  della
garanzia, la richiesta di liquidazione, a  titolo  definitivo,  della
perdita, utilizzando l'apposito modulo predisposto  dal  Gestore  del
Fondo. Il predetto termine per la presentazione  della  richiesta  di
liquidazione  della  perdita  puo'  essere  prorogato,  su  richiesta
motivata del soggetto  richiedente,  per  un  periodo  non  superiore
a dodici mesi. Nel modulo di richiesta di liquidazione della  perdita
sono descritte le attivita' di recupero, giudiziali e stragiudiziali,
svolte dal soggetto  richiedente  ed  e'  riportato  l'importo  della
perdita  definitiva  registrata  sull'obbligazione   alla   data   di
presentazione della medesima richiesta, nonche'  quello  dell'acconto
liquidato dalla Sezione speciale sulla medesima posizione. 
  6. Le richieste di liquidazione della perdita a  titolo  definitivo
sono istruite dal Gestore del Fondo e sono deliberate  dal  Consiglio
di gestione entro trenta giorni dalla  data  di  presentazione  della
richiesta.  Resta  fermo  che  l'importo  della  perdita   definitiva
liquidabile  al  soggetto  richiedente,  tenuto  conto   dell'importo
versato a titolo di acconto, non puo' eccedere i limiti di  copertura
della Sezione speciale sull'obbligazione garantita e sul  portafoglio
di obbligazioni stabiliti dal presente decreto, tenuto conto anche di
quanto previsto dall'art. 14, comma 7. 
  7. Nel caso in  cui  l'importo  dell'acconto  versato  al  soggetto
richiedente risulti superiore all'importo della  perdita  definitiva,
il  soggetto  richiedente  restituisce  alla  Sezione   speciale   la
differenza tra i predetti importi, entro trenta giorni dalla data  di
comunicazione della delibera del Consiglio  di  gestione  di  cui  al
comma 6. In caso di mancato pagamento  alla  Sezione  speciale  delle
predette somme, il Gestore del Fondo sospende le  liquidazioni  delle
perdite, anche a  titolo  di  acconto,  fino  a  quando  il  soggetto
richiedente non abbia adempiuto ai versamenti a proprio carico.