Art. 15 Escussione della garanzia diretta della Sezione speciale e procedure di recupero 1. Ai fini dell'escussione della garanzia diretta di cui all'art. 7, si applicano le norme sui presupposti, sulle condizioni, sui termini, sulle cause di inefficacia e sulle procedure di recupero previste nelle disposizioni operative, fatto salvo quanto previsto al comma 3 e seguenti. 2. Il Consiglio di gestione delibera la liquidazione delle perdite subite dal soggetto richiedente sul portafoglio di obbligazioni, fino al raggiungimento della misura massima fissata in sede di ammissione del medesimo portafoglio all'intervento della Sezione speciale, ovvero, se inferiore, nella misura massima determinata alla data di chiusura del portafoglio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14. 3. Con riferimento alle garanzie dirette rilasciate ai sensi del presente decreto, e' riconosciuta facolta' al soggetto richiedente, in alternativa a quanto stabilito al comma 1, di richiedere, sulla singola obbligazione compresa nel portafoglio garantito, l'escussione della garanzia della Sezione speciale a titolo di acconto. In tal caso, il soggetto richiedente, nella richiesta di escussione della garanzia, indica l'importo dell'acconto da liquidare sulla perdita prevista per l'obbligazione oggetto dell'escussione, determinato dal medesimo soggetto richiedente sulla base delle proprie stime. L'importo dell'acconto deve essere inferiore all'importo massimo liquidabile in relazione all'obbligazione oggetto dell'escussione, fermo restando il limite di copertura della Sezione speciale sul portafoglio di obbligazioni di cui all'art. 7 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14, comma 8. Ai fini della richiesta di escussione della garanzia della Sezione speciale a titolo di acconto, le procedure di recupero nei confronti del soggetto beneficiario inadempiente devono essere gia' avviate, con le modalita' stabilite dalle disposizioni operative, alla data di presentazione della medesima richiesta. 4. Le richieste di escussione della garanzia a titolo di acconto sono istruite dal Gestore del Fondo e deliberate dal Consiglio di gestione con le modalita' e nei termini, laddove applicabili, stabiliti dalle disposizioni operative per le ordinarie richieste di escussione della garanzia. 5. Il soggetto richiedente, entro trentasei mesi dalla data di inadempimento, cosi' come definito nelle vigenti disposizioni operative, invia al Gestore del Fondo, a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di liquidazione, a titolo definitivo, della perdita, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Gestore del Fondo. Il predetto termine per la presentazione della richiesta di liquidazione della perdita puo' essere prorogato, su richiesta motivata del soggetto richiedente, per un periodo non superiore a dodici mesi. Nel modulo di richiesta di liquidazione della perdita sono descritte le attivita' di recupero, giudiziali e stragiudiziali, svolte dal soggetto richiedente ed e' riportato l'importo della perdita definitiva registrata sull'obbligazione alla data di presentazione della medesima richiesta, nonche' quello dell'acconto liquidato dalla Sezione speciale sulla medesima posizione. 6. Le richieste di liquidazione della perdita a titolo definitivo sono istruite dal Gestore del Fondo e sono deliberate dal Consiglio di gestione entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Resta fermo che l'importo della perdita definitiva liquidabile al soggetto richiedente, tenuto conto dell'importo versato a titolo di acconto, non puo' eccedere i limiti di copertura della Sezione speciale sull'obbligazione garantita e sul portafoglio di obbligazioni stabiliti dal presente decreto, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 14, comma 7. 7. Nel caso in cui l'importo dell'acconto versato al soggetto richiedente risulti superiore all'importo della perdita definitiva, il soggetto richiedente restituisce alla Sezione speciale la differenza tra i predetti importi, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera del Consiglio di gestione di cui al comma 6. In caso di mancato pagamento alla Sezione speciale delle predette somme, il Gestore del Fondo sospende le liquidazioni delle perdite, anche a titolo di acconto, fino a quando il soggetto richiedente non abbia adempiuto ai versamenti a proprio carico.