Art. 17 Commissioni di garanzia 1. I soggetti richiedenti, entro trenta giorni dalla data di chiusura del portafoglio di obbligazioni di cui all'art. 14, versano al Fondo, a pena di decadenza della garanzia, una commissione «una tantum» in misura pari all'1,5% (unovirgolacinque per cento) dell'importo garantito dal Fondo con riferimento al medesimo portafoglio di obbligazioni.