Art. 17 
 
                       Commissioni di garanzia 
 
  1. I  soggetti  richiedenti,  entro trenta  giorni  dalla  data  di
chiusura del portafoglio di obbligazioni di cui all'art. 14,  versano
al Fondo, a pena di decadenza della garanzia,  una  commissione  «una
tantum»  in  misura  pari  all'1,5%  (unovirgolacinque   per   cento)
dell'importo  garantito  dal  Fondo  con  riferimento   al   medesimo
portafoglio di obbligazioni.