Art. 18 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. I soggetti richiedenti di cui all'art. 6 trasmettono al  Gestore
del Fondo, con cadenza periodica  e  tramite  strumenti  informatici,
secondo modalita' e termini previsti dalle modalita' operative di cui
all'art. 19, comma 1, i dati relativi all'andamento dei portafogli di
obbligazioni assistiti dalla garanzia della Sezione speciale. 
  2. La mancata trasmissione al Gestore del Fondo dei  dati  e  delle
informazioni in ordine all'andamento del portafoglio di  obbligazioni
assistito dalla garanzia della Sezione speciale, secondo modalita'  e
termini previsti dalle modalita' operative di cui all'art. 19,  comma
1, e' sanzionata, con provvedimento del  Consiglio  di  gestione,  in
relazione a ciascuna mancata trasmissione, con il versamento  di  una
somma pari al cinquanta per cento dell'importo della  commissione  di
cui all'art. 17. In caso di mancato versamento degli importi  dovuti,
oltre  agli  interessi  e  alle  maggiorazioni  richiesti  ai   sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Gestore
del Fondo provvede con l'iscrizione a ruolo esattoriale ai sensi  del
medesimo art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123  e  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  3.  Il  Gestore  del  Fondo  effettua  un   costante   monitoraggio
sull'andamento  dei  portafogli  di  obbligazioni   assistiti   dalla
garanzia  della  Sezione  speciale  e  riferisce  periodicamente   al
Consiglio di gestione. 
  4. Il Consiglio di gestione trasmette alla Direzione  generale  per
gli incentivi alle imprese del  Ministero,  con  cadenza  semestrale,
entro il 31 gennaio e il 31 luglio di  ciascun  anno,  una  specifica
relazione avente ad oggetto l'analisi dell'andamento  dei  portafogli
di obbligazioni assistiti dalla garanzia della Sezione speciale.