Art. 2 Ambito e finalita' di applicazione 1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto all'art. 15, comma 3, del decreto- legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e successive modificazioni e integrazioni, definisce le modalita', i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia della Sezione speciale, le caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili nonche' le modalita' e i criteri di loro selezione e le modalita' di coinvolgimento nell'operazione di eventuali investitori istituzionali o professionali.