Art. 2 
 
                 Ambito e finalita' di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione di quanto  previsto  all'art.
15, comma 3, del decreto- legge  n.  73  del  2021,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23  luglio  2021,  n.  106,  e  successive
modificazioni e integrazioni, definisce le modalita',  i  termini,  i
limiti e le  condizioni  per  la  concessione  della  garanzia  della
Sezione  speciale,  le  caratteristiche  dei  programmi  di  sviluppo
finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle  operazioni
di cartolarizzazione ammissibili nonche' le modalita' e i criteri  di
loro selezione e le modalita' di  coinvolgimento  nell'operazione  di
eventuali investitori istituzionali o professionali.