Art. 3 Garanzia su portafogli di obbligazioni 1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, la Sezione speciale, al fine di sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte dei soggetti beneficiari, puo' intervenire per concedere ai soggetti richiedenti di cui all'art. 6 e nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 4, garanzie su portafogli di obbligazioni, a copertura di una quota delle perdite sui portafogli medesimi.