Art. 3 
 
               Garanzia su portafogli di obbligazioni 
 
  1.  Ai  sensi  di  quanto  previsto  all'art.  15,  comma  1,   del
decreto-legge n. 73  del  2021,  la  Sezione  speciale,  al  fine  di
sostenere l'accesso a canali alternativi di  finanziamento  da  parte
dei soggetti beneficiari, puo' intervenire per concedere ai  soggetti
richiedenti di cui all'art. 6 e nel limite delle risorse  finanziarie
di  cui  all'art.  4,  garanzie  su  portafogli  di  obbligazioni,  a
copertura di una quota delle perdite sui portafogli medesimi.