Art. 4 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. Per il rilascio delle garanzie di cui al presente  decreto  sono
utilizzate le risorse della Sezione speciale,  determinate  dall'art.
15, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021. 
  2. Le risorse  finanziarie  riservate,  di  cui  al  comma  1,  che
dovessero rientrare nella disponibilita' della Sezione speciale  sono
utilizzate per la concessione di  nuove  garanzie  su  portafogli  di
obbligazioni, con le modalita' stabilite dal presente decreto.