Art. 4 Risorse finanziarie 1. Per il rilascio delle garanzie di cui al presente decreto sono utilizzate le risorse della Sezione speciale, determinate dall'art. 15, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021. 2. Le risorse finanziarie riservate, di cui al comma 1, che dovessero rientrare nella disponibilita' della Sezione speciale sono utilizzate per la concessione di nuove garanzie su portafogli di obbligazioni, con le modalita' stabilite dal presente decreto.