Art. 5 
 
         Caratteristiche dei portafogli e delle obbligazioni 
 
  1. Ai fini dell'accesso alla garanzia  della  Sezione  speciale,  i
portafogli di obbligazioni devono essere costituiti da un insieme  di
obbligazioni aventi le seguenti caratteristiche: 
    a)  essere  sottoscritte  in  data  successiva  alla  data  della
delibera del Consiglio di gestione di accoglimento della richiesta di
garanzia della Sezione speciale di cui all'art. 12,  comma  4  e  non
oltre la data di chiusura di cui all'art. 14, comma 1; 
    b) avere durata non superiore a centoventi mesi; 
    c) essere di importo compreso tra gli importi, minimo e  massimo,
previsti dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge  n.  73  del  2021,
fermo restando che l'importo di ciascuna obbligazione deve essere non
superiore  al cinque  per  cento   dell'ammontare   complessivo   del
portafoglio di obbligazioni; 
    d) essere connesse alla realizzazione di programmi qualificati di
sviluppo aziendale. I predetti programmi sono costituiti  per  almeno
il sessanta per cento da spese e costi  per  investimenti  in  attivi
finanziari, materiali e immateriali ammortizzabili; 
    e) non essere assistiti da altre garanzie, reali o assicurative. 
  2. Non sono ammissibili alla garanzia  della  Sezione  speciale  le
obbligazioni che prevedano la possibilita' di conversione. 
  3. L'ammontare complessivo dei portafogli di obbligazioni, ai  fini
dell'accesso alla garanzia della Sezione speciale di cui al  presente
decreto,  deve  essere  compreso  tra venti  e centocinquanta   volte
l'importo minimo di ciascuna  obbligazione  stabilito  dall'art.  15,
comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021. 
  4. Nel caso in cui, alla chiusura del periodo  di  costruzione  del
portafoglio di obbligazioni di cui  all'art.  14,  l'ammontare  dello
stesso sia inferiore al limite minimo determinato ai sensi del  comma
3, si applica quanto previsto all'art. 14, comma 5.