Art. 5 Caratteristiche dei portafogli e delle obbligazioni 1. Ai fini dell'accesso alla garanzia della Sezione speciale, i portafogli di obbligazioni devono essere costituiti da un insieme di obbligazioni aventi le seguenti caratteristiche: a) essere sottoscritte in data successiva alla data della delibera del Consiglio di gestione di accoglimento della richiesta di garanzia della Sezione speciale di cui all'art. 12, comma 4 e non oltre la data di chiusura di cui all'art. 14, comma 1; b) avere durata non superiore a centoventi mesi; c) essere di importo compreso tra gli importi, minimo e massimo, previsti dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, fermo restando che l'importo di ciascuna obbligazione deve essere non superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo del portafoglio di obbligazioni; d) essere connesse alla realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale. I predetti programmi sono costituiti per almeno il sessanta per cento da spese e costi per investimenti in attivi finanziari, materiali e immateriali ammortizzabili; e) non essere assistiti da altre garanzie, reali o assicurative. 2. Non sono ammissibili alla garanzia della Sezione speciale le obbligazioni che prevedano la possibilita' di conversione. 3. L'ammontare complessivo dei portafogli di obbligazioni, ai fini dell'accesso alla garanzia della Sezione speciale di cui al presente decreto, deve essere compreso tra venti e centocinquanta volte l'importo minimo di ciascuna obbligazione stabilito dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021. 4. Nel caso in cui, alla chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di obbligazioni di cui all'art. 14, l'ammontare dello stesso sia inferiore al limite minimo determinato ai sensi del comma 3, si applica quanto previsto all'art. 14, comma 5.