Art. 6 Modalita' di intervento della Sezione speciale 1. In relazione ai portafogli di obbligazioni, la Sezione speciale interviene concedendo una garanzia diretta, ovvero una controgaranzia. 2. La garanzia diretta e' concessa, con le modalita' e nella misura di cui all'art. 7, su richiesta di un soggetto finanziatore. La garanzia diretta puo' essere rilasciata anche in relazione a portafogli di obbligazioni sottoscritte da piu' soggetti finanziatori. In tali casi, la richiesta di garanzia e' presentata dal soggetto finanziatore capofila, che assume, a ogni effetto, l'esclusiva titolarita' e responsabilita' del rapporto con il Gestore del Fondo connesso alla richiesta, alla concessione e alla gestione della garanzia della Sezione speciale. 3. La controgaranzia e' concessa, con le modalita' e nella misura di cui all'art. 8, su richiesta di un soggetto garante, che rilascia la sua garanzia a uno o piu' soggetti finanziatori, con i quali il medesimo soggetto garante collabora per la strutturazione e gestione del portafoglio di obbligazioni. La controgaranzia puo' essere rilasciata anche in favore di una rete di soggetti garanti. In tali casi, la richiesta di garanzia e' presentata dal soggetto garante capofila, che assume, a ogni effetto, l'esclusiva titolarita' e responsabilita' del rapporto con il Gestore del Fondo connesso alla richiesta, alla concessione e alla gestione della garanzia della Sezione speciale.