Art. 6 
 
           Modalita' di intervento della Sezione speciale 
 
  1. In relazione ai portafogli di obbligazioni, la Sezione  speciale
interviene   concedendo   una   garanzia    diretta,    ovvero    una
controgaranzia. 
  2. La garanzia diretta e' concessa, con le modalita' e nella misura
di cui all'art. 7, su  richiesta  di  un  soggetto  finanziatore.  La
garanzia  diretta  puo'  essere  rilasciata  anche  in  relazione   a
portafogli   di   obbligazioni   sottoscritte   da   piu'    soggetti
finanziatori. In tali casi, la richiesta di  garanzia  e'  presentata
dal soggetto finanziatore  capofila,  che  assume,  a  ogni  effetto,
l'esclusiva titolarita' e responsabilita' del rapporto con il Gestore
del Fondo connesso alla richiesta, alla concessione e  alla  gestione
della garanzia della Sezione speciale. 
  3. La controgaranzia e' concessa, con le modalita' e  nella  misura
di cui all'art. 8, su richiesta di un soggetto garante, che  rilascia
la sua garanzia a uno o piu' soggetti finanziatori, con  i  quali  il
medesimo soggetto garante collabora per la strutturazione e  gestione
del  portafoglio  di  obbligazioni.  La  controgaranzia  puo'  essere
rilasciata anche in favore di una rete di soggetti garanti.  In  tali
casi, la richiesta di garanzia e'  presentata  dal  soggetto  garante
capofila, che assume,  a  ogni  effetto,  l'esclusiva  titolarita'  e
responsabilita' del rapporto con il Gestore del Fondo  connesso  alla
richiesta, alla concessione e  alla  gestione  della  garanzia  della
Sezione speciale.