Art. 8 Controgaranzia 1. Nel caso di controgaranzia, la Sezione speciale interviene concedendo la propria garanzia al soggetto garante che, in relazione a un portafoglio di obbligazioni, rilascia la garanzia di primo livello in favore del soggetto finanziatore, con le seguenti modalita': a) mediante versamento di un cash collateral, in misura non inferiore a un quarto della copertura della Sezione speciale di cui all'art. 7, comma 1, e b) attraverso protezione del credito di tipo personale, in relazione al valore complessivo del portafoglio di obbligazioni, mediante una copertura variabile in funzione della rischiosita' del portafoglio stesso misurata attraverso la probability of default media, come definita nella tabella di cui all'art. 7, comma 1. 2. L'intervento della Sezione speciale di cui al comma 1 e' a copertura integrale dell'importo della garanzia di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. 3. In relazione alle singole obbligazioni incluse nel portafoglio garantito, la garanzia di primo livello rilasciata dal soggetto garante copre l'ottanta percento della perdita registrata sulla singola obbligazione, fino al raggiungimento dei limiti di copertura di cui al presente articolo. Le perdite registrate dal soggetto finanziatore sulle obbligazioni comprese nel portafoglio sono liquidate con modalita' «pari passu» tra il cash collateral di cui al comma 1, lettera a), e la garanzia di tipo personale di cui al comma 1, lettera b), integralmente coperta dall'intervento della Sezione speciale, in proporzione alle rispettive misure. 4. Ai fini dell'accesso alla garanzia della Sezione speciale, il soggetto garante deve allegare alla richiesta di garanzia di cui all'art. 12 un accordo sottoscritto con il soggetto finanziatore nel quale sono compiutamente definiti gli aspetti tecnici e finanziari relativi alla proposta operazione di costruzione del portafoglio di obbligazioni. 5. Entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio di gestione di accoglimento della richiesta di garanzia, di cui all'art. 12, comma 4, il soggetto garante versa presso il soggetto finanziatore il cash collateral.