Art. 8 
 
                           Controgaranzia 
 
  1. Nel caso  di  controgaranzia,  la  Sezione  speciale  interviene
concedendo la propria garanzia al soggetto garante che, in  relazione
a un portafoglio di  obbligazioni,  rilascia  la  garanzia  di  primo
livello  in  favore  del  soggetto  finanziatore,  con  le   seguenti
modalita': 
    a) mediante versamento di  un  cash  collateral,  in  misura  non
inferiore a un quarto della copertura della Sezione speciale  di  cui
all'art. 7, comma 1, e 
    b) attraverso  protezione  del  credito  di  tipo  personale,  in
relazione al valore  complessivo  del  portafoglio  di  obbligazioni,
mediante una copertura variabile in funzione della  rischiosita'  del
portafoglio stesso misurata  attraverso  la  probability  of  default
media, come definita nella tabella di cui all'art. 7, comma 1. 
  2. L'intervento della Sezione speciale di  cui  al  comma  1  e'  a
copertura integrale dell'importo della garanzia di cui  alla  lettera
b) del medesimo comma 1. 
  3. In relazione alle singole obbligazioni incluse  nel  portafoglio
garantito, la garanzia  di  primo  livello  rilasciata  dal  soggetto
garante copre  l'ottanta  percento  della  perdita  registrata  sulla
singola obbligazione, fino al raggiungimento dei limiti di  copertura
di cui al presente  articolo.  Le  perdite  registrate  dal  soggetto
finanziatore  sulle  obbligazioni  comprese  nel   portafoglio   sono
liquidate con modalita' «pari passu» tra il cash collateral di cui al
comma 1, lettera a), e la garanzia di tipo personale di cui al  comma
1, lettera b), integralmente coperta  dall'intervento  della  Sezione
speciale, in proporzione alle rispettive misure. 
  4. Ai fini dell'accesso alla garanzia della  Sezione  speciale,  il
soggetto garante deve allegare alla  richiesta  di  garanzia  di  cui
all'art. 12 un accordo sottoscritto con il soggetto finanziatore  nel
quale sono compiutamente definiti gli aspetti  tecnici  e  finanziari
relativi alla proposta operazione di costruzione del  portafoglio  di
obbligazioni. 
  5. Entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio di gestione  di
accoglimento della richiesta di garanzia, di cui all'art.  12,  comma
4, il soggetto garante versa presso il soggetto finanziatore il  cash
collateral.