Art. 9 Incremento delle coperture attraverso ingresso di ulteriori garanti 1. A sostegno della realizzazione di portafogli di obbligazioni, l'intervento di garanzia della Sezione speciale puo' essere rafforzato, nei limiti di quanto consentito dalla vigente normativa unionale in materia di aiuti di Stato, con la partecipazione di altri garanti, nonche' mediante l'attivazione di altre sezioni speciali del Fondo istituite ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012. 2. La Sezione speciale e gli ulteriori garanti, ovvero le altre sezioni speciali del Fondo di cui al comma 1, compartecipano alle prime perdite del portafoglio di obbligazioni con modalita' «pari passu», in proporzione alle misure di garanzia rispettivamente rilasciate e fermo restando il limite della copertura complessivamente prestata dalla Sezione speciale e dagli altri garanti. 3. Nel caso di garanzia prestata da altri garanti, diversi dalle eventuali, ulteriori sezioni speciali del Fondo, ai fini dell'accesso alla garanzia della Sezione speciale, il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta di garanzia di cui all'art. 12 un accordo sottoscritto con i predetti garanti nel quale sono compiutamente definiti gli aspetti tecnici e finanziari relativi all'operazione di costruzione e di copertura del portafoglio di obbligazioni.