Art. 9 
 
 Incremento delle coperture attraverso ingresso di ulteriori garanti 
 
  1. A sostegno della realizzazione di  portafogli  di  obbligazioni,
l'intervento  di  garanzia  della  Sezione   speciale   puo'   essere
rafforzato, nei limiti di quanto consentito dalla  vigente  normativa
unionale in materia di aiuti di Stato, con la partecipazione di altri
garanti, nonche' mediante l'attivazione di altre sezioni speciali del
Fondo istituite ai sensi di quanto previsto dal decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, 26 gennaio 2012. 
  2. La Sezione speciale e gli ulteriori  garanti,  ovvero  le  altre
sezioni speciali del Fondo di cui al  comma  1,  compartecipano  alle
prime perdite del portafoglio di  obbligazioni  con  modalita'  «pari
passu»,  in  proporzione  alle  misure  di  garanzia  rispettivamente
rilasciate   e   fermo   restando   il   limite    della    copertura
complessivamente  prestata  dalla  Sezione  speciale  e  dagli  altri
garanti. 
  3. Nel caso di garanzia prestata da altri  garanti,  diversi  dalle
eventuali, ulteriori sezioni speciali del Fondo, ai fini dell'accesso
alla garanzia della Sezione speciale, il  soggetto  richiedente  deve
allegare alla richiesta di garanzia di cui  all'art.  12  un  accordo
sottoscritto con i predetti  garanti  nel  quale  sono  compiutamente
definiti gli aspetti tecnici e finanziari relativi all'operazione  di
costruzione e di copertura del portafoglio di obbligazioni.