IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                    PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
                      E LA TRANSIZIONE DIGITALE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  l'art.  12  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del  Paese»  e,  in
particolare, il comma 7, che prevede che con uno o piu'  decreti  del
Ministro della salute  e  del  Ministro  delegato  per  l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, acquisito il parere del Garante  per  la  protezione  dei
dati  personali,  sono  stabiliti,  tra  l'altro,  i  contenuti   del
Fascicolo sanitario elettronico; 
  Visto il regolamento  2016/679/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Vista la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio  2021,
relativa all'approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
dell'Italia; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto, in  particolare,  l'art.  2-sexies,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 196 del 2003, che  prevede  che  i  trattamenti  delle
categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9,  paragrafo
1, del regolamento (UE) 2016/679, necessari per motivi  di  interesse
pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo
articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione
europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge  o
di  regolamento  ovvero  da   atti   amministrativi   generali,   che
specifichino  i  tipi  di  dati  che  possono  essere  trattati,   le
operazioni eseguibili e il motivo di  interesse  pubblico  rilevante,
nonche' le misure appropriate e specifiche  per  tutelare  i  diritti
fondamentali e gli interessi dell'interessato; 
  Visto il comma  2  del  richiamato  art.  2-sexies,  che  considera
rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti  effettuati  da
soggetti che  svolgono  compiti  di  interesse  pubblico  o  connessi
all'esercizio di pubblici poteri, nelle materie di cui  alle  lettere
s), t), u), v), z), aa) e cc) del medesimo comma; 
  Visto l'art. 50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e i relativi decreti attuativi, concernenti l'istituzione del Sistema
tessera sanitaria; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto l'art. 21 del  decreto-legge  del  decreto-legge  27  gennaio
2022, n. 4, che ha modificato,  tra  l'altro,  i  commi  7  e  15-bis
dell'art. 12 del decretolegge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
  Visto l'Accordo quadro tra il Ministro della sanita', le regioni  e
le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  sancito  in  sede  di
Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2001, relativo al
piano  di  azione  coordinato  per  lo  sviluppo  del  Nuovo  sistema
informativo sanitario nazionale  (NSIS),  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 18  del  18
aprile 2001, in particolare, l'art. 6 che stabilisce che le  funzioni
di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di attuazione  del
Nuovo Sistema informativo sanitario (NSIS), devono essere  esercitate
congiuntamente attraverso un organismo denominato «Cabina di regia»; 
  Visto il decreto 2 novembre  2011  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 264 del 12 novembre 2001, concernente  «Dematerializzazione  della
ricetta  medica  cartacea  di  cui  all'art.  11,   comma   16,   del
decreto-legge n. 78 del 2010  (Progetto  Tessera  sanitaria)»,  e  le
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
settembre 2015, n. 178, recante «Regolamento in materia di  fascicolo
sanitario elettronico» e,  in  particolare,  l'allegato  disciplinare
tecnico che, ai paragrafi 7 e 8, illustra i contenuti  del  documento
«profilo sanitario sintetico» e del «referto di laboratorio»; 
  Visto il decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  4
agosto 2017, recante «Modalita' tecniche e  servizi  telematici  resi
disponibili dall'infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' del
Fascicolo sanitario elettronico  (FSE)  di  cui  all'art.  12,  comma
15-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 22 agosto 2017, n. 195; 
  Ritenuto di individuare i contenuti  dei  documenti  del  Fascicolo
sanitario  elettronico,  modificando  e  integrando  il  disciplinare
tecnico allegato al menzionato decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri n. 178 del 2015; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso in data 7 aprile 2022, ai sensi dell'art. 36, par. 4,
e dell'art. 58, par. 3, lettera b), del regolamento  2016/679/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  ai  sensi
dell'art. 12, comma 7, del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,
nella seduta del 28 aprile 2022 (Rep. Atti n. 72/CSR); 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
           Disciplina del Fascicolo sanitario elettronico 
 
  1.  Fatto  salvo  quanto   previsto   dall'art.   2,   nelle   more
dell'adozione  del  decreto  di  cui  all'art.  12,  comma   7,   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   di   adeguamento   alle
disposizioni dell'art. 11 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  e
dell'art. 21 del decreto-legge 27 gennaio  2022,  n.  4,  continua  a
trovare  applicazione,  in  quanto   compatibile   con   le   vigenti
disposizioni, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
settembre 2015, n. 178.