Art. 2 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le attivita' previste dal presente decreto sono  realizzate  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente.