Art. 10 
 
               Presentazione della proposta definitiva 
                       di contratto di filiera 
 
  1. La proposta definitiva di contratto di filiera e' presentata dal
soggetto proponente al Ministero entro il termine di  novanta  giorni
dalla pubblicazione di cui  all'art.  9,  comma  14,  salvo  proroghe
concesse per cause debitamente motivate. Decorso tale termine,  senza
che la documentazione prevista sia stata presentata, la stessa non e'
piu' ricevibile ed il soggetto proponente e' escluso. 
  2. La proposta definitiva di contratto di filiera di cui al comma 1
deve corrispondere a quanto indicato nel programma presentato con  la
domanda  di  partecipazione,  ad   eccezione   dell'ammontare   delle
agevolazioni che, in sede  di  proposta  definitiva,  possono  essere
richieste in  misura  inferiore  rispetto  all'importo  indicato  nel
programma approvato. 
  3. La proposta definitiva di contratto di filiera sottoscritta  dal
soggetto proponente, e redatta, secondo il modello che sara' allegato
al provvedimento,  deve  descrivere  compiutamente  e  chiaramente  i
contenuti  del  programma  approvato,  con  particolare  riguardo  ai
seguenti elementi: 
    a) soggetto proponente e soggetti beneficiari; 
    b) progetti previsti; 
    c) piano finanziario di copertura del programma, con  indicazione
dell'ammontare e della forma  delle  agevolazioni  e  delle  relative
previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie, e dettaglio  degli
interventi previsti, suddivisi per tipologia di spesa  e  cronogramma
di realizzazione degli interventi; 
    d) ogni altro elemento richiesto dai provvedimenti. 
  4.  Il  Ministero  puo'  prevedere  nei   provvedimenti   ulteriore
documentazione ritenuta necessaria per l'istruttoria  della  proposta
definitiva. 
  5. Per il computo dei termini di cui al presente  articolo  non  si
considera il mese di agosto.