Art. 12 
 
               Sottoscrizione del contratto di filiera 
 
  1.  Entro  sessanta  giorni,  salvo  proroghe  concesse  per  cause
debitamente motivate, dall'approvazione della proposta  di  contratto
di filiera, di cui all'art. 11, comma 5, il Ministero e  il  soggetto
proponente sottoscrivono il contratto di filiera. 
  2. Il contratto di filiera,  nel  quale  sono  indicati  impegni  e
obblighi, regola le modalita' di erogazione  delle  agevolazioni,  le
condizioni che  possono  determinare  la  revoca  delle  stesse,  gli
obblighi connessi al monitoraggio e alle  attivita'  di  accertamento
finale dell'avvenuta realizzazione dei progetti nonche' di  controllo
ed ispezione, e quanto altro necessario ai fini  della  realizzazione
dei programmi e dei progetti previsti. 
  3. L'efficacia  del  contratto  di  filiera  e'  condizionata  alla
effettiva esibizione, entro il termine massimo di  centoventi  giorni
dalla sottoscrizione, salvo proroghe concesse per  cause  debitamente
motivate,  della  documentazione  comprovante   il   rilascio   delle
concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla  osta  delle  competenti
pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei  progetti
ammessi alle agevolazioni. L'intervenuta efficacia e' comunicata  dal
Ministero al  soggetto  proponente  ed,  eventualmente,  alle  banche
finanziatrici. 
  4.  Entro  e  non  oltre  sessanta  giorni  dalla  ricezione  della
comunicazione di  efficacia  del  contratto  di  filiera  di  cui  al
precedente comma 3, ove previsto, la banca finanziatrice  provvede  a
stipulare con il soggetto beneficiario il contratto di finanziamento,
nel rispetto della convenzione tra Ministero  e  CDP,  trasmettendone
tempestivamente copia al Ministero. 
  5. Fino alla stipula del contratto di finanziamento  sia  la  banca
autorizzata sia le banche finanziatrici  possono  essere  sostituite,
fermo restando che la banca autorizzata deve comunque coincidere  con
una delle banche finanziatrici dello specifico contratto di  filiera.
Nel caso di sostituzione della banca finanziatrice, e' necessaria una
nuova valutazione del merito di credito e  l'adozione  di  una  nuova
delibera  di  finanziamento  da  parte  della   banca   finanziatrice
subentrante, nonche' da parte di CDP in  relazione  al  finanziamento
agevolato. 
  6. Per il computo dei termini di cui al presente  articolo  non  si
considera il mese di agosto.