Art. 13 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1.  L'erogazione  del  contributo   in   conto   capitale   avviene
successivamente alla stipula del contratto di filiera o, nel caso  di
richiesta  di  finanziamento,  dopo  la  stipula  del  contratto   di
finanziamento. Le quote del contributo  in  conto  capitale  e/o  del
finanziamento sono erogate per  stato  di  avanzamento  della  spesa,
subordinatamente  all'effettiva  realizzazione  della  corrispondente
parte degli interventi ritenuti ammissibili. La prima quota, fino  al
40%, del solo contributo in conto capitale, puo' essere  erogata,  su
richiesta,  a  titolo  di  anticipazione,  previa  presentazione   di
fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata  ed
escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma  da  erogare
di durata adeguata. 
  2. Il soggetto proponente puo' presentare, per conto  dei  soggetti
beneficiari, al massimo 4 (quattro) domande  di  erogazione,  di  cui
l'ultima a saldo, il soggetto proponente puo' richiedere l'erogazione
di un numero di tranche inferiori a quattro. 
  3. Ai fini di ciascuna erogazione,  i  soggetti  beneficiari  delle
agevolazioni trasmettono, per il tramite del soggetto proponente,  al
soggetto istruttore la documentazione tecnica e di  spesa  necessaria
per i riscontri e le verifiche sugli interventi  realizzati,  secondo
le modalita' previste nei provvedimenti. Nel  caso  di  richiesta  di
erogazione  del  saldo  i  soggetti  beneficiari  delle  agevolazioni
trasmettono, per il tramite  del  soggetto  proponente,  al  soggetto
istruttore la documentazione finale di spesa,  secondo  le  modalita'
previste nei provvedimenti. 
  4. Il Ministero per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria delle
richieste di erogazione puo' avvalersi del soggetto gestore. 
  5. Il soggetto istruttore, entro trenta giorni dalla  presentazione
della documentazione di cui al  comma  3,  provvede  ad  istruire  le
richieste  di  erogazione  e  invia  al   Ministero   una   relazione
istruttoria,  o  una  relazione  finale  in  caso  di  richiesta   di
erogazione del saldo, attestante la conformita'  della  realizzazione
del programma con le specifiche prescrizioni contenute nel  contratto
di filiera. Se il soggetto istruttore e' la banca autorizzata,  entro
il  medesimo  termine,  questa  invia   la   relazione   alla   banca
finanziatrice, ove non  coincidente  con  la  banca  autorizzata.  Il
termine  e'  sospeso  in  caso  di  richiesta  di   chiarimenti   e/o
integrazioni. I chiarimenti  e/o  le  integrazioni  richiesti  devono
pervenire entro il termine di quindici giorni dal  ricevimento  della
relativa richiesta, ovvero nel diverso termine indicato dal  soggetto
istruttore. 
  6. Il Ministero, sulla base della relazione  di  cui  al  comma  5,
trasmessa dal soggetto istruttore, esegue le attivita' istruttorie di
propria competenza e invia le risultanze al soggetto istruttore, alle
banche  finanziatrici,  se  del  caso.  Nel  caso  di  richiesta   di
erogazione del saldo il Ministero svolge altresi' le attivita' di cui
all'art. 17 del presente decreto. 
  7.  Ricevuta  la  comunicazione  di  cui  al  comma  6,  la   banca
finanziatrice, qualora presente, verificate le  ulteriori  condizioni
previste dal contratto di Finanziamento, richiede a CDP  la  messa  a
disposizione  della  quota  di  finanziamento  agevolato,  che  viene
erogata al soggetto beneficiario unitamente alla corrispondente quota
del finanziamento bancario. 
  8. Il Ministero provvede ad erogare il contributo in conto capitale
per le quote  di  rispettiva  competenza,  dandone  comunicazione  al
soggetto istruttore e, ove previsto, alle banche finanziatrici. 
  9. Il soggetto proponente trasferisce ai soggetti  beneficiari  che
hanno  presentato  domanda  di  erogazione  la  somma  relativa  alla
richiesta da questi effettuata e, entro trenta giorni dalla ricezione
del pagamento da parte del Ministero, trasmette  a  quest'ultimo  una
distinta che attesti l'avvenuto trasferimento di risorse. 
  10. Per il computo dei termini di cui al presente articolo  non  si
considera il mese di agosto.