Art. 17 
 
        Atto amministrativo di erogazione delle agevolazioni 
 
  1. A seguito del ricevimento della documentazione finale  di  spesa
di cui all'art. 13,  comma  3  del  presente  decreto,  il  Ministero
dispone le necessarie verifiche documentali. 
  2. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1 e della prevista
relazione finale del soggetto istruttore, in  caso  di  finanziamento
agevolato,  il  Ministero  provvede  all'eventuale  ricalcolo   delle
agevolazioni spettanti al soggetto beneficiario,  anche  al  fine  di
verificare il rispetto delle  intensita'  massime  di  aiuto  di  cui
all'allegato A al presente decreto e adotta l'atto amministrativo  di
erogazione del saldo o dispone la revoca delle agevolazioni entro sei
mesi  dal  ricevimento  della  documentazione  finale  sul   progetto
realizzato. Al fine  di  garantire  la  partecipazione  del  soggetto
beneficiario  al  procedimento  di   ricalcolo   delle   agevolazioni
spettanti, gli esiti degli accertamenti  di  cui  al  comma  1  e  la
relazione finale, sono portati a conoscenza del soggetto beneficiario
stesso, per il tramite del soggetto proponente. 
  3. A seguito dell'atto amministrativo di erogazione del  saldo,  il
Ministero provvede ad erogare, relativamente al contributo  in  conto
capitale, quanto eventualmente ancora dovuto ai soggetti beneficiari,
ovvero a richiedere agli stessi le somme da questi dovute, maggiorate
di un interesse calcolato al tasso  ufficiale  di  riferimento  (TUR)
vigente alla data di erogazione.