Art. 19 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art.
107, paragrafo 3, lettere a) e  c)  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione  europea,  soggetti  all'obbligo  di  notifica  ai  sensi
dell'art. 108 del medesimo Trattato  entrano  in  vigore  dalla  data
delle decisioni CE. 
  2. Le agevolazioni concesse in conformita' alle tabelle 1,  2  e  3
dell'allegato A del presente  decreto  sono  esenti  dall'obbligo  di
notifica  di  cui  all'art.  108,  paragrafo  3,  del  Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  ai   sensi   dell'art.   4   del
regolamento (UE) n 1388/2014 della Commissione del 16  dicembre  2014
che dichiara compatibili con  il  mercato  interno,  in  applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive  nel
settore della produzione, trasformazione  e  commerciali,  pubblicato
nella G.U.U.E. L 369 del 24 dicembre 2014, e successive modifiche. 
  3. Gli aiuti di cui alle tabelle 1,  2  e  3  dell'allegato  A  del
presente decreto entrano in vigore dalla data di ricezione  da  parte
del Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  della
ricevuta contrassegnata dal  numero  di  identificazione  dell'aiuto,
inviata  dalla  Commissione  europea  ai  sensi   dell'art.   9   del
regolamento (UE) n. 1388/2014, pubblicato nella G.U.U.E. L 369 del 24
dicembre 2014, e successive modifiche. 
  4.  Le  agevolazioni  concesse  in  conformita'  alla   tabella   4
dell'allegato A del presente  decreto  sono  esenti  dall'obbligo  di
notifica  di  cui  all'art.  108,  paragrafo  3,  del  Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  ai   sensi   dell'art.   3   del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno
in applicazione degli articoli 107 e  108  del  Trattato,  pubblicato
nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187, e successive modifiche. 
  5. Saranno oggetto di notifica, ai sensi dell'art.  108,  paragrafo
3, gli «aiuti ad hoc» relativi a  progetti  che  superano  le  soglie
indicate all'art. 3, par. 3, lettera a), b) e c). 
  6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  si
impegna a rispettare le condizioni previste all'art. 9, paragrafi 1 e
3, del regolamento (UE) n. 1388/2014, ed all'art. 9, paragrafi 1 e 4,
del regolamento (UE) n. 651/2014, in materia di  pubblicazione  delle
informazioni sugli aiuti di Stato da parte degli Stati membri. 
  7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  si
impegna a modificare il presente decreto laddove le regole dell'UE in
materia di aiuti di  Stato  applicabili  al  settore  della  pesca  e
dell'acquacoltura dovessero essere modificate. 
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di   controllo,
divulgato attraverso il sito internet del Ministero  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali www.politicheagricole.gov.it  ed  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 maggio 2022 
 
                                       Il direttore generale: Rigillo 

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico,  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e del turismo, n. 758