Art. 19 Entrata in vigore 1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato entrano in vigore dalla data delle decisioni CE. 2. Le agevolazioni concesse in conformita' alle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato A del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commerciali, pubblicato nella G.U.U.E. L 369 del 24 dicembre 2014, e successive modifiche. 3. Gli aiuti di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato A del presente decreto entrano in vigore dalla data di ricezione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali della ricevuta contrassegnata dal numero di identificazione dell'aiuto, inviata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1388/2014, pubblicato nella G.U.U.E. L 369 del 24 dicembre 2014, e successive modifiche. 4. Le agevolazioni concesse in conformita' alla tabella 4 dell'allegato A del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187, e successive modifiche. 5. Saranno oggetto di notifica, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, gli «aiuti ad hoc» relativi a progetti che superano le soglie indicate all'art. 3, par. 3, lettera a), b) e c). 6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si impegna a rispettare le condizioni previste all'art. 9, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1388/2014, ed all'art. 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 651/2014, in materia di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato da parte degli Stati membri. 7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si impegna a modificare il presente decreto laddove le regole dell'UE in materia di aiuti di Stato applicabili al settore della pesca e dell'acquacoltura dovessero essere modificate. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo, divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali www.politicheagricole.gov.it ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 maggio 2022 Il direttore generale: Rigillo Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 758