Art. 2 
 
                          Ambito operativo 
 
  1. Il presente decreto disciplina,  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 66, comma 2, della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  i
criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione  dei  contratti
di filiera e le relative misure agevolative per la realizzazione  dei
programmi. 
  2. Gli interventi  di  cui  al  presente  decreto  sono  diretti  a
concedere aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art.
107, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  Questi possono essere: 
    a) esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, par.  3
del Trattato purche' soddisfino: 
      le condizioni di cui al capo I del regolamento  (UE)  1388  del
2014, nonche' le condizioni specifiche per la pertinente categoria di
aiuto  di  cui  al  capo  III  del  medesimo   regolamento,   laddove
applicabile; 
      le condizioni di cui al capo I del  regolamento  (UE)  651  del
2014, nonche' le condizioni specifiche per la pertinente categoria di
aiuto  di  cui  al  capo  III  del  medesimo   regolamento,   laddove
applicabile. 
    b) aiuti «ad hoc» soggetti a notifica, quando le soglie  indicate
all'art. 3, par. 3, lettere a), b) e c) sono superate. 
  3. Gli interventi agevolativi sono attuati  con  provvedimenti  che
individuano, oltre a  quanto  gia'  previsto  nel  presente  decreto,
l'ammontare delle risorse disponibili, i  requisiti  di  accesso  dei
soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilita'  dei  programmi
e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensita' delle
agevolazioni, nonche' i termini e le modalita' per  la  presentazione
delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le
modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti.