Art. 2 Ambito operativo 1. Il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera e le relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi. 2. Gli interventi di cui al presente decreto sono diretti a concedere aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Questi possono essere: a) esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, par. 3 del Trattato purche' soddisfino: le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) 1388 del 2014, nonche' le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuto di cui al capo III del medesimo regolamento, laddove applicabile; le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) 651 del 2014, nonche' le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuto di cui al capo III del medesimo regolamento, laddove applicabile. b) aiuti «ad hoc» soggetti a notifica, quando le soglie indicate all'art. 3, par. 3, lettere a), b) e c) sono superate. 3. Gli interventi agevolativi sono attuati con provvedimenti che individuano, oltre a quanto gia' previsto nel presente decreto, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensita' delle agevolazioni, nonche' i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti.