Art. 3 
 
                         Misure agevolative 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  concesse  nella
forma  del  contributo  in  conto  capitale  e/o  del   finanziamento
agevolato. 
  2. Le agevolazioni sono concesse con procedura valutativa applicata
alle domande presentate dai soggetti proponenti, per la selezione dei
programmi/progetti,  sulla  base  dei  criteri  e  dei  parametri  di
valutazione previsti nei provvedimenti. 
  3. Possono essere ammessi alle agevolazioni i contratti di  filiera
che prevedono programmi i cui progetti  abbiano  un  ammontare  delle
spese ammissibili cosi' individuato: 
    a) investimenti nelle imprese di pesca  e  acquacoltura  connessi
con l'attivita' produttiva: spesa massima ammissibile per  regimi  in
esenzione non superiore a 2 milioni  di  euro  per  progetto  e  a  1
milione di euro per beneficiario e per anno. Tali soglie non  saranno
eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi di aiuto o dei
progetti di aiuto; 
    b) investimenti per la trasformazione di prodotti  ittici:  spesa
massima ammissibile per regimi in esenzione non superiore a 2 milioni
di euro per progetto e a 1 milione di euro  per  beneficiario  e  per
anno.  Tali  soglie  non  saranno  eluse  mediante  il  frazionamento
artificiale dei regimi di aiuto o dei progetti di aiuto; 
    c) investimenti per la commercializzazione  di  prodotti  ittici,
per la partecipazione dei produttori di prodotti ittici ai regimi  di
qualita' e per  la  realizzazione  di  campagne  di  comunicazione  e
promozione regionali, nazionali o transnazionali  per  sensibilizzare
il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili:
spesa massima ammissibile per regimi in esenzione non superiore  a  2
milioni di euro per progetto e a 1 milione di euro per beneficiario e
per anno; 
    d) progetti di ricerca  e  sviluppo  nel  settore  ittico:  spesa
massima ammissibile per regimi in esenzione pari  a  7,5  milioni  di
euro per progetto. 
  4. Le risorse finanziarie  disponibili  per  la  concessione  delle
agevolazioni previste dal presente decreto sono individuate: 
    a) a valere sul capitolo  7373  dello  stato  di  previsione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  avente  a
oggetto «Contributi per i contratti di filiera e distrettuali  per  i
settori   agroalimentare,   pesca   e   acquacoltura,   silvicoltura,
floricoltura e vivaismo» e su cui trovano copertura  le  risorse  del
Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale
di ripresa e resilienza di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
per le agevolazioni concesse nella  forma  del  contributo  in  conto
capitale; 
    b) a valere sulle disponibilita' del FRI, nei limiti della  quota
e secondo i criteri e  le  modalita'  stabiliti  dal  CIPE  ai  sensi
dell'art. 1, comma 355 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  per  le
agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato; 
    c) a valere su ulteriori disponibilita' del Ministero. 
  5. Per quanto riguarda le agevolazioni di cui al  par.  3,  lettere
a), b), c)  e  d)  del  presente  articolo,  non  sara'  previsto  il
finanziamento   di   interventi   che   comportano   una   violazione
indissociabile del diritto dell'UE, in particolare: 
    a) aiuti la cui concessione e'  subordinata  all'obbligo  per  il
beneficiario di avere la propria sede  in  Italia  o  di  essere  ivi
prevalentemente stabilito. E' tuttavia ammessa la condizione di avere
una sede o una filiale in Italia al momento del pagamento dell'aiuto; 
    b) aiuti la cui concessione e'  subordinata  all'obbligo  per  il
beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; 
    c)  aiuti  che  limitano  la  possibilita'  del  beneficiario  di
sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti  della  ricerca,
dello sviluppo e dell'innovazione.