Art. 3 Misure agevolative 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nella forma del contributo in conto capitale e/o del finanziamento agevolato. 2. Le agevolazioni sono concesse con procedura valutativa applicata alle domande presentate dai soggetti proponenti, per la selezione dei programmi/progetti, sulla base dei criteri e dei parametri di valutazione previsti nei provvedimenti. 3. Possono essere ammessi alle agevolazioni i contratti di filiera che prevedono programmi i cui progetti abbiano un ammontare delle spese ammissibili cosi' individuato: a) investimenti nelle imprese di pesca e acquacoltura connessi con l'attivita' produttiva: spesa massima ammissibile per regimi in esenzione non superiore a 2 milioni di euro per progetto e a 1 milione di euro per beneficiario e per anno. Tali soglie non saranno eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi di aiuto o dei progetti di aiuto; b) investimenti per la trasformazione di prodotti ittici: spesa massima ammissibile per regimi in esenzione non superiore a 2 milioni di euro per progetto e a 1 milione di euro per beneficiario e per anno. Tali soglie non saranno eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi di aiuto o dei progetti di aiuto; c) investimenti per la commercializzazione di prodotti ittici, per la partecipazione dei produttori di prodotti ittici ai regimi di qualita' e per la realizzazione di campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili: spesa massima ammissibile per regimi in esenzione non superiore a 2 milioni di euro per progetto e a 1 milione di euro per beneficiario e per anno; d) progetti di ricerca e sviluppo nel settore ittico: spesa massima ammissibile per regimi in esenzione pari a 7,5 milioni di euro per progetto. 4. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto sono individuate: a) a valere sul capitolo 7373 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avente a oggetto «Contributi per i contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo» e su cui trovano copertura le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, per le agevolazioni concesse nella forma del contributo in conto capitale; b) a valere sulle disponibilita' del FRI, nei limiti della quota e secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal CIPE ai sensi dell'art. 1, comma 355 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato; c) a valere su ulteriori disponibilita' del Ministero. 5. Per quanto riguarda le agevolazioni di cui al par. 3, lettere a), b), c) e d) del presente articolo, non sara' previsto il finanziamento di interventi che comportano una violazione indissociabile del diritto dell'UE, in particolare: a) aiuti la cui concessione e' subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in Italia o di essere ivi prevalentemente stabilito. E' tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale in Italia al momento del pagamento dell'aiuto; b) aiuti la cui concessione e' subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; c) aiuti che limitano la possibilita' del beneficiario di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.