Art. 5 
 
             Soggetti proponenti e soggetti beneficiari 
 
  1. Sono soggetti proponenti del contratto di filiera: 
    a) le  societa'  cooperative  e  loro  consorzi,  i  consorzi  di
imprese,  le  organizzazioni  di  produttori  e  le  associazioni  di
organizzazioni di  produttori  ittici  riconosciute  ai  sensi  della
normativa  vigente,  che  operano   nel   settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura; 
    b) le organizzazioni interprofessionali,  riconosciute  ai  sensi
della normativa  vigente  che  operano  nel  settore  della  pesca  e
dell'acquacoltura; 
    c) gli enti pubblici; le societa'  costituite  tra  soggetti  che
esercitano  l'attivita'  ittica  e   le   imprese   commerciali   e/o
industriali e/o addette alla distribuzione, purche' almeno il 51% del
capitale sociale sia posseduto da imprenditori ittici, cooperative  e
loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi
della normativa vigente; 
    d)  le  associazioni  temporanee  di  impresa  tra   i   soggetti
beneficiari,  gia'  costituite  all'atto  della  presentazione  della
domanda di accesso alle agevolazioni; 
    e) le reti di imprese che hanno gia' sottoscritto un contratto di
rete al momento della presentazione della  domanda  di  accesso  alle
agevolazioni; 
  2. Ai soggetti  proponenti  si  applicano  i  requisiti  soggettivi
previsti dal presente articolo per  i  soggetti  beneficiari  laddove
applicabili. 
  3. Sono soggetti beneficiari delle agevolazioni  del  contratto  di
filiera le piccole e medie imprese (PMI), classificate nelle seguenti
categorie: 
    a)   imprese   che   operano   nel   settore   della   pesca    e
dell'acquacoltura; 
    b)  le  organizzazioni  di  produttori  e  le   associazioni   di
organizzazioni di produttori riconosciute ai  sensi  della  normativa
vigente; 
    c) le societa' costituite tra soggetti che esercitano l'attivita'
ittica e le imprese commerciali  e/o  industriali  e/o  addette  alla
distribuzione,  purche'  almeno  il  51%  del  capitale  sociale  sia
posseduto da imprenditori ittici, cooperative e loro  consorzi  o  da
organizzazioni di produttori riconosciute ai  sensi  della  normativa
vigente. Il capitale delle predette societa' puo'  essere  posseduto,
in misura non superiore al 10%, anche da grandi  imprese,  ittiche  o
commerciali. 
  4. Inoltre, possono accedere alle  agevolazioni  gli  organismi  di
ricerca  e  di  diffusione  della  conoscenza,  come   definiti   dal
regolamento (UE) n. 651/2014, iscritti all'Anagrafe  nazionale  delle
ricerche, istituita presso  il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca; 
  5. I soggetti beneficiari di cui ai commi  3  e  4,  alla  data  di
presentazione della domanda, devono possedere  i  seguenti  requisiti
soggettivi: 
    a. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro  delle
imprese, ove tenuti alla relativa iscrizione; 
    b. essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure
concorsuali; 
    c. essere in regola  con  la  restituzione  di  somme  dovute  in
relazione a provvedimenti di  revoca  di  agevolazioni  concesse  dal
Ministero e non trovarsi nella condizione  di  aver  ricevuto  e  non
rimborsato aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno; 
    d. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in  materia  di
normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli
infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola  con
gli obblighi contributivi; 
    e. non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva di  cui
all'art. 9, comma 2, lettera d), del  decreto  legislativo  8  giugno
2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni; 
    f. non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in
difficolta' (1) cosi' come individuata  nell'art.  3,  punto  5)  del
regolamento  (UE)  n.  1388/2014  o  dall'art.  2,  punto   18)   del
regolamento (UE) n. 651/2014; 
    g. non essere imprese che non possono  beneficiare  del  sostegno
del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca  per  i  motivi
indicati all'art. 10, paragrafi da 1 a 3,  del  regolamento  (UE)  n.
508/2014; 
    h. ogni ulteriore requisito previsto nei provvedimenti. 
  6. I soggetti beneficiari non  residenti  nel  territorio  italiano
devono avere una personalita' giuridica riconosciuta nello  Stato  di
residenza come risultante dall'omologo registro  delle  imprese.  Per
tali soggetti beneficiari la disponibilita' di almeno  una  sede  sul
territorio nazionale deve essere dimostrata alla  data  di  richiesta
della prima erogazione dell'agevolazione,  pena  la  decadenza  dalle
stesse. Resta fermo il possesso da parte di tali soggetti beneficiari
degli ulteriori requisiti previsti dal precedente punto 5  alla  data
di presentazione della domanda di agevolazione. 
  7. Con riferimento alle tipologie di interventi di cui all'art.  6,
comma 1, lettera a), b) e c) del presente decreto, durante il periodo
di concessione dell'aiuto, i beneficiari sono tenuti a rispettare  le
norme della politica comune della pesca. Se durante tale  periodo  si
constata  che  il  beneficiario  non  rispetta  tali  norme,  l'aiuto
percepito dovra'  essere  rimborsato  in  proporzione  alla  gravita'
dell'infrazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art.  4,  par.  2,
del regolamento 1388/2014. 

(1) Ai sensi del regolamento (UE) 2020/972 della  Commissione  del  2
    luglio 2020, che ha apportato modifiche al  regolamento  (UE)  n.
    651/2014, e del  regolamento  (UE)  2020/2008  della  Commissione
    dell'8 dicembre 2020, che ha apportato modifiche  al  regolamento
    (UE) n. 1388/2014, e'  possibile  concedere  aiuti  a  favore  di
    imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficolta'  ma  che
    lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020  al  30  giugno
    2021.