Art. 5 Soggetti proponenti e soggetti beneficiari 1. Sono soggetti proponenti del contratto di filiera: a) le societa' cooperative e loro consorzi, i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori ittici riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura; b) le organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi della normativa vigente che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura; c) gli enti pubblici; le societa' costituite tra soggetti che esercitano l'attivita' ittica e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purche' almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori ittici, cooperative e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente; d) le associazioni temporanee di impresa tra i soggetti beneficiari, gia' costituite all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni; e) le reti di imprese che hanno gia' sottoscritto un contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni; 2. Ai soggetti proponenti si applicano i requisiti soggettivi previsti dal presente articolo per i soggetti beneficiari laddove applicabili. 3. Sono soggetti beneficiari delle agevolazioni del contratto di filiera le piccole e medie imprese (PMI), classificate nelle seguenti categorie: a) imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura; b) le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente; c) le societa' costituite tra soggetti che esercitano l'attivita' ittica e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purche' almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori ittici, cooperative e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente. Il capitale delle predette societa' puo' essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, ittiche o commerciali. 4. Inoltre, possono accedere alle agevolazioni gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, come definiti dal regolamento (UE) n. 651/2014, iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'universita' e della ricerca; 5. I soggetti beneficiari di cui ai commi 3 e 4, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti soggettivi: a. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese, ove tenuti alla relativa iscrizione; b. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali; c. essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero e non trovarsi nella condizione di aver ricevuto e non rimborsato aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno; d. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi; e. non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni; f. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' (1) cosi' come individuata nell'art. 3, punto 5) del regolamento (UE) n. 1388/2014 o dall'art. 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014; g. non essere imprese che non possono beneficiare del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per i motivi indicati all'art. 10, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) n. 508/2014; h. ogni ulteriore requisito previsto nei provvedimenti. 6. I soggetti beneficiari non residenti nel territorio italiano devono avere una personalita' giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese. Per tali soggetti beneficiari la disponibilita' di almeno una sede sul territorio nazionale deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dalle stesse. Resta fermo il possesso da parte di tali soggetti beneficiari degli ulteriori requisiti previsti dal precedente punto 5 alla data di presentazione della domanda di agevolazione. 7. Con riferimento alle tipologie di interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), b) e c) del presente decreto, durante il periodo di concessione dell'aiuto, i beneficiari sono tenuti a rispettare le norme della politica comune della pesca. Se durante tale periodo si constata che il beneficiario non rispetta tali norme, l'aiuto percepito dovra' essere rimborsato in proporzione alla gravita' dell'infrazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, par. 2, del regolamento 1388/2014. (1) Ai sensi del regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020, che ha apportato modifiche al regolamento (UE) n. 651/2014, e del regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020, che ha apportato modifiche al regolamento (UE) n. 1388/2014, e' possibile concedere aiuti a favore di imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficolta' ma che lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021.