Art. 6 Interventi ammissibili 1. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 3 comprendono le seguenti tipologie: a. investimenti nelle imprese di pesca e acquacoltura connessi con l'attivita' produttiva; b. investimenti per la trasformazione di prodotti ittici; c. investimenti per la commercializzazione di prodotti ittici, per la partecipazione dei produttori di prodotti ittici ai regimi di qualita' e per la realizzazione di campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali; d. progetti di ricerca e sviluppo nel settore ittico. 2. Per i progetti di ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dall'art. 30 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. 3. Gli interventi ammissibili possono riguardare una o piu' unita' produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario. 4. Gli interventi devono essere realizzati entro 4 anni dalla data di sottoscrizione del contratto di filiera e comunque non oltre i termini indicati nei singoli provvedimenti.