Art. 6 
 
                       Interventi ammissibili 
 
  1. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni di cui  all'art.  3
comprendono le seguenti tipologie: 
    a. investimenti nelle imprese di pesca  e  acquacoltura  connessi
con l'attivita' produttiva; 
    b. investimenti per la trasformazione di prodotti ittici; 
    c. investimenti per la commercializzazione  di  prodotti  ittici,
per la partecipazione dei produttori di prodotti ittici ai regimi  di
qualita' e per  la  realizzazione  di  campagne  di  comunicazione  e
promozione regionali, nazionali o transnazionali; 
    d. progetti di ricerca e sviluppo nel settore ittico. 
  2. Per i progetti di ricerca e sviluppo nei settori della  pesca  e
dell'acquacoltura, le condizioni del sostegno sono  quelle  stabilite
dall'art. 30 del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione  del
17 giugno 2014. 
  3. Gli interventi ammissibili possono riguardare una o piu'  unita'
produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario. 
  4. Gli interventi devono essere realizzati entro 4 anni dalla  data
di sottoscrizione del contratto di filiera e  comunque  non  oltre  i
termini indicati nei singoli provvedimenti.