Art. 7 
 
                          Aiuti concedibili 
 
  1. Le spese ammissibili e  le  intensita'  massime  di  aiuto  sono
riportate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
  2. Nel caso del finanziamento agevolato, gli  aiuti  (erogabili  in
piu' rate) e i costi ammissibili sono attualizzati al  momento  della
concessione  dell'aiuto.  L'importo   dell'aiuto   e'   espresso   in
equivalente sovvenzione lordo e corrisponde  al  valore  attualizzato
del differenziale tra la quota di interessi a tasso  ordinario  e  la
quota di interessi a  tasso  agevolato.  Il  tasso  di  interesse  da
utilizzare ai fini dell'attualizzazione e' costituito  dal  tasso  di
attualizzazione applicabile alla data della  concessione  dell'aiuto,
calcolato in accordo con la comunicazione della Commissione  relativa
alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di
attualizzazione (2008/C 14/02). Il tasso di  interesse  ordinario  e'
determinato  sulla  base   del   tasso   di   riferimento   calcolato
conformemente alla suddetta comunicazione. 
  3.  La  misura  degli  aiuti  e'  fissata  dai  provvedimenti,   in
percentuale delle spese ammissibili e nel rispetto  delle  intensita'
massime stabilite per ciascuna tipologia di aiuto nell'allegato A  al
presente decreto. 
  4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non  e'  ammissibile,  salvo
nel caso in cui non sia  recuperabile  ai  sensi  della  legislazione
nazionale sull'IVA. 
  5.  Gli  interventi  devono  essere  avviati  successivamente  alla
presentazione della domanda  di  accesso  alle  agevolazioni  di  cui
all'art. 9, comma 1. 
  6. Per i contratti di  filiera  le  agevolazioni  concedibili  sono
articolate nella  forma  di  contributo  in  conto  capitale  e/o  di
finanziamento agevolato, tenuto  conto  della  localizzazione,  della
tipologia di interventi e della dimensione dell'impresa. 
  7. L'ammontare complessivo del contributo in  conto  capitale,  del
finanziamento  agevolato  e  del  finanziamento  bancario  non   puo'
superare l'importo delle spese ammissibili e le agevolazioni concesse
devono comunque rispettare i limiti di intensita'  massime  di  aiuto
previsti. 
  8. Le caratteristiche del finanziamento e delle relative componenti
di finanziamento agevolato e di finanziamento bancario sono  definite
con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
emanato ai sensi dell'art. 1, comma 357 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  9. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con
altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «de minimis»,  nella  misura
in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi.
Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato,
compresi gli aiuti «de  minimis»,  in  relazione  agli  stessi  costi
ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purche' tale cumulo non
porti al superamento dell'intensita' di aiuto stabilita, per  ciascun
tipo di aiuto, nell'allegato A al presente decreto.