Art. 8 Banche finanziatrici e soggetto istruttore 1. Le banche finanziatrici, previa accettazione di specifico mandato ad esse conferito da CDP, sono autorizzate a: a) rilasciare l'attestazione del merito creditizio del soggetto beneficiario di cui all'art. 9, comma 3; b) concedere al soggetto stesso il finanziamento bancario; c) svolgere l'attivita' di gestione ed erogazione dei finanziamenti. 2. Il soggetto istruttore, eventualmente individuato nei provvedimenti, puo' essere autorizzato ad espletare gli adempimenti previsti dal presente decreto in materia di: a) istruttoria della proposta definitiva di cui all'art. 11; b) istruttoria di ciascuna richiesta di erogazione di cui all'art. 13; c) predisposizione della relazione istruttoria relativa a ciascuna variazione successiva alla stipula del contratto di filiera di cui all'art. 14; d) predisposizione della relazione istruttoria sulla richiesta di erogazione del saldo finale e predisposizione della relazione sullo stato finale del programma e della relativa documentazione a corredo, di cui all'art. 13. Possono essere poste a carico del soggetto beneficiario le commissioni maturate per le attivita' svolte dal soggetto istruttore per conto del Ministero. Nel caso in cui il soggetto istruttore sia la banca autorizzata, l'importo delle commissioni e' concordato tra il soggetto beneficiario e la banca autorizzata con le modalita' e nei limiti previsti dall'art. 11 della convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti per la promozione dei contrati di filiera e di distretto, stipulata tra il Ministero e CDP. Nel caso in cui il soggetto istruttore sia la societa' di cui all'art. 8 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174 e successive modificazioni ed integrazioni, l'importo delle commissioni non puo' superare lo 0,9% del contributo in conto capitale relativo al singolo progetto presentato. Tale percentuale e' determinata in coerenza con quanto disposto all'art. 11 della convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti per la promozione dei contrati di filiera e di distretto, stipulata tra il Ministero e CDP. Nel caso di attivita' istruttoria condotta dalla banca autorizzata, la definizione delle relative condizioni generali e' inserita all'interno della citata convenzione. Nel caso di attivita' istruttoria condotta dalla societa' di cui all'art. 8 del decreto n. 174/2006 e successive modificazioni ed integrazioni le relative condizioni generali, predisposte dalla societa', sono sottoposte alla preventiva approvazione del Ministero. La definizione delle relative condizioni generali e' inserita all'interno della citata convenzione. 3. Presso il Ministero e' tenuto un elenco delle banche autorizzate ad espletare gli adempimenti previsti dal presente decreto in materia di istruttoria delle proposte definitive di cui all'art. 11, di istruttoria delle richieste di erogazione delle agevolazioni, di predisposizione e trasmissione della relazione sullo stato finale del programma e della relativa documentazione a corredo. 4. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma precedente possono presentare richiesta le banche finanziatrici che, alla data della richiesta di iscrizione, hanno gia' accettato lo specifico mandato ad esse conferito da CDP ai sensi del decreto di cui al precedente art. 7, comma 8. 5. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 4, le banche finanziatrici devono inviare al Ministero, con le modalita' e le forme individuate dal Ministero medesimo, richiesta di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale la banca finanziatrice: a. dichiara di essere in possesso del mandato di cui al comma 4; b. dichiara di conoscere la normativa in materia di contratti di filiera; c. si impegna ad osservare, nell'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi che il presente decreto demanda alle banche autorizzate, le relative disposizioni, usando la normale diligenza e professionalita'; d. si impegna a custodire e rendere disponibili, per un periodo non inferiore a cinque anni successivi alla data di emanazione dell'atto amministrativo di erogazione del saldo di cui all'art. 17, comma 2, per eventuali verifiche disposte dal Ministero o da altre amministrazioni dello Stato, tutta la documentazione trasmessa alla Banca autorizzata dal Soggetto proponente, nonche' tutte le attestazioni, relazioni ed elaborati realizzati dalla medesima banca autorizzata in esecuzione dei contratti di filiera di cui al presente decreto. 6. Il Ministero puo' richiedere, in ogni tempo, precisazioni e chiarimenti sugli atti prodotti dal soggetto istruttore ai sensi del presente decreto. 7. Il Ministero puo', nei singoli provvedimenti, individuare i soggetti istruttori cui i soggetti beneficiari devono rivolgersi.