Art. 9 
 
              Presentazione e istruttoria delle domande 
                    di accesso alle agevolazioni 
 
  1. Il soggetto proponente, che intende richiedere  le  agevolazioni
previste dal presente decreto, deve  preventivamente  trasmettere  al
Ministero apposita domanda di  accesso.  La  domanda  di  aiuto  deve
contenere almeno le seguenti informazioni: 
    a) nome e dimensioni dell'impresa; 
    b) descrizione del progetto o dell'attivita', comprese le date di
inizio e fine; 
    c) ubicazione del progetto o dell'attivita'; 
    d) elenco dei costi ammissibili; 
    e) tipologia dell'aiuto ed  importo  del  finanziamento  pubblico
necessario per il progetto o l'attivita'. 
  Per quanto riguarda le agevolazioni di cui  all'art.  3,  comma  3,
lettera d) del presente decreto,  gli  aiuti  ad  hoc  concessi  alle
grandi imprese hanno un effetto di incentivazione se, oltre a fornire
le informazioni di cui sopra, il Ministero abbia verificato, prima di
concedere l'aiuto, che la documentazione preparata  dal  beneficiario
attesta che  l'aiuto  consentira'  di  raggiungere  uno  o  piu'  dei
seguenti risultati: un aumento significativo, per effetto dell'aiuto,
della portata del progetto/dell'attivita'; un aumento  significativo,
per effetto dell'aiuto, dell'importo totale  speso  dal  beneficiario
per il progetto/l'attivita'; una riduzione  significativa  dei  tempi
per il completamento del progetto/dell'attivita' interessati. 
  2.  La  domanda  di   accesso   alle   agevolazioni,   sottoscritta
digitalmente dal soggetto proponente, e' redatta, secondo  l'apposito
modello  che  sara'  allegato  ai  provvedimenti,   predisposto   dal
Ministero e disponibile sul sito internet del Ministero stesso.  Alla
domanda devono essere allegati il programma del contratto di filiera,
completo della descrizione degli elementi e le informazioni  relativi
all'intero programma del contratto di filiera e  alla  totalita'  dei
soggetti  beneficiari  in  esso  coinvolti;  l'accordo  di   filiera,
sottoscritto da tutti i soggetti beneficiari  e  da  eventuali  altri
soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento
degli  obiettivi  di  filiera;  la  scheda  sintetica  del  progetto,
predisposta  da  ciascun   soggetto   beneficiario,   contenente   la
descrizione del progetto e  delle  principali  linee  di  intervento,
l'elenco di dettaglio  degli  investimenti  e  le  spese  ammissibili
inerenti a ciascun intervento previsto, compreso il piano dei  flussi
finanziari previsionali, le fonti di finanziamento utilizzate per gli
investimenti e l'individuazione degli interventi di cui agli articoli
da 10 a 15 del regolamento (UE) 2020/852. Il programma del  contratto
di filiera e la  scheda  sintetica  del  progetto  dovranno  altresi'
contenere  gli   ulteriori   dati   e   informazioni   previsti   dai
provvedimenti. 
  3. Nel caso in cui le agevolazioni  individuate  dal  provvedimento
comprendano  un  finanziamento,  alla   domanda   di   accesso   alle
agevolazioni deve essere allegata, per ciascun soggetto beneficiario,
l'attestazione, resa da una banca finanziatrice, della disponibilita'
a concedere al soggetto beneficiario un finanziamento bancario per la
copertura  finanziaria  del  progetto  oggetto  della  richiesta   di
agevolazioni. 
  4. La domanda deve essere corredata, inoltre,  delle  dichiarazioni
del soggetto beneficiario relative alla disponibilita' degli immobili
(suolo  e  fabbricati)  ove  sara'  realizzato  il  progetto  nonche'
dell'attestazione  della  regolarita'  del  suolo  o  degli  immobili
interessati dall'intervento. Nel caso di reti d'impresa,  invece,  e'
richiesta copia del contratto di rete. L'ulteriore documentazione  da
produrre a corredo della domanda di accesso alle  agevolazioni  sara'
indicata nei provvedimenti. Il Ministero rende disponibile attraverso
il proprio sito internet l'elenco della documentazione da  presentare
a  corredo  della  domanda  d'accesso  e  necessaria  ai  fini  delle
verifiche e valutazioni da effettuare. 
  5. Il Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento della  domanda
di accesso alle agevolazioni, accerta la completezza e la regolarita'
della domanda stessa. 
  6. Il Ministero richiede  al  soggetto  proponente  o  ai  soggetti
beneficiari,   per   il   tramite   del   soggetto   proponente,   la
documentazione e/o i chiarimenti  utili  alla  fase  istruttoria,  ai
sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990,  n.
241 e successive modifiche e integrazioni nel rispetto del  principio
di par condicio dei partecipanti. Il Ministero, in caso  di  soccorso
istruttorio,  assegna  al   soggetto   proponente   o   ai   soggetti
beneficiari, per il  tramite  del  soggetto  proponente,  un  congruo
termine non inferiore a dieci giorni,  salvo  proroghe  concesse  per
cause debita mente motivate. In caso di inutile decorso del  termine,
il Ministero procede all'esclusione. Nel caso in cui venga escluso il
soggetto proponente, la domanda di accesso  alle  agevolazioni  sara'
considerata totalmente inammissibile. 
  7. Il Ministero,  accertata  la  sussistenza  delle  condizioni  di
ammissibilita' soggettive  e  oggettive  stabilite  dall'art.  5  del
presente decreto e dai provvedimenti, comunica al soggetto proponente
i motivi  che  ostano  all'ammissibilita'  totale  o  parziale  della
domanda, assegnando un termine di dieci giorni per  la  presentazione
di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge  7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. 
  8. Il Ministero puo' altresi' chiedere al soggetto  proponente,  in
qualsiasi  momento,  nel  corso  della   procedura,   di   presentare
chiarimenti e/o documenti, qualora sia  necessario  per  il  corretto
svolgimento della procedura. I chiarimenti e/o i documenti  richiesti
devono pervenire entro il termine indicato, salvo  proroghe  concesse
per cause debitamente motivate. 
  9. Il Ministero, all'esito delle operazioni di  cui  al  precedente
comma, provvede a comunicare al soggetto proponente  l'ammissibilita'
totale o parziale della domanda di accesso alle agevolazioni. 
  10. L'attivita' istruttoria di cui ai punti  precedenti  e'  svolta
dal Ministero, che puo' avvalersi di un gruppo di lavoro istituito ad
hoc da nominare con atto del Ministero stesso. 
  11. La valutazione dei programmi e dei progetti e' effettuata sulla
base di uno o piu' dei seguenti ambiti di valutazione: 
    a.  qualita'  dell'accordo  di  filiera  e   del   programma   di
investimenti; 
    b. idoneita' del progetto a conseguire gli  obiettivi  ambientali
prefissati; 
    c. requisiti specifici  posseduti  dai  soggetti  beneficiari  in
relazione al programma. 
  12.  Il  sistema  di  punteggi  attribuito  a  ciascun  ambito   di
valutazione e' individuato nei provvedimenti. 
  13. Per la valutazione delle domande, il Ministero  puo'  avvalersi
di una commissione da nominare con atto del Ministero stesso. 
  14. Concluse le attivita' di valutazione, il Ministero procede alla
pubblicazione della graduatoria sulla base dei  punteggi  conseguiti.
Entro dieci giorni dalla pubblicazione, i soggetti proponenti possono
presentare richiesta motivata di riesame della propria  posizione  in
graduatoria. La richiesta di riesame non consente l'integrazione,  la
modificazione  o  la  precisazione  della  domanda  di  accesso  alle
agevolazioni  e  puo'  riguardare  esclusivamente  errori   materiali
connessi all'attribuzione del punteggio. 
  15. Per il computo dei termini di cui al presente articolo  non  si
considera il mese di agosto.