Art. 9 Presentazione e istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni 1. Il soggetto proponente, che intende richiedere le agevolazioni previste dal presente decreto, deve preventivamente trasmettere al Ministero apposita domanda di accesso. La domanda di aiuto deve contenere almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attivita', comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attivita'; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia dell'aiuto ed importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto o l'attivita'. Per quanto riguarda le agevolazioni di cui all'art. 3, comma 3, lettera d) del presente decreto, gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese hanno un effetto di incentivazione se, oltre a fornire le informazioni di cui sopra, il Ministero abbia verificato, prima di concedere l'aiuto, che la documentazione preparata dal beneficiario attesta che l'aiuto consentira' di raggiungere uno o piu' dei seguenti risultati: un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto/dell'attivita'; un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/l'attivita'; una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto/dell'attivita' interessati. 2. La domanda di accesso alle agevolazioni, sottoscritta digitalmente dal soggetto proponente, e' redatta, secondo l'apposito modello che sara' allegato ai provvedimenti, predisposto dal Ministero e disponibile sul sito internet del Ministero stesso. Alla domanda devono essere allegati il programma del contratto di filiera, completo della descrizione degli elementi e le informazioni relativi all'intero programma del contratto di filiera e alla totalita' dei soggetti beneficiari in esso coinvolti; l'accordo di filiera, sottoscritto da tutti i soggetti beneficiari e da eventuali altri soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di filiera; la scheda sintetica del progetto, predisposta da ciascun soggetto beneficiario, contenente la descrizione del progetto e delle principali linee di intervento, l'elenco di dettaglio degli investimenti e le spese ammissibili inerenti a ciascun intervento previsto, compreso il piano dei flussi finanziari previsionali, le fonti di finanziamento utilizzate per gli investimenti e l'individuazione degli interventi di cui agli articoli da 10 a 15 del regolamento (UE) 2020/852. Il programma del contratto di filiera e la scheda sintetica del progetto dovranno altresi' contenere gli ulteriori dati e informazioni previsti dai provvedimenti. 3. Nel caso in cui le agevolazioni individuate dal provvedimento comprendano un finanziamento, alla domanda di accesso alle agevolazioni deve essere allegata, per ciascun soggetto beneficiario, l'attestazione, resa da una banca finanziatrice, della disponibilita' a concedere al soggetto beneficiario un finanziamento bancario per la copertura finanziaria del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. 4. La domanda deve essere corredata, inoltre, delle dichiarazioni del soggetto beneficiario relative alla disponibilita' degli immobili (suolo e fabbricati) ove sara' realizzato il progetto nonche' dell'attestazione della regolarita' del suolo o degli immobili interessati dall'intervento. Nel caso di reti d'impresa, invece, e' richiesta copia del contratto di rete. L'ulteriore documentazione da produrre a corredo della domanda di accesso alle agevolazioni sara' indicata nei provvedimenti. Il Ministero rende disponibile attraverso il proprio sito internet l'elenco della documentazione da presentare a corredo della domanda d'accesso e necessaria ai fini delle verifiche e valutazioni da effettuare. 5. Il Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di accesso alle agevolazioni, accerta la completezza e la regolarita' della domanda stessa. 6. Il Ministero richiede al soggetto proponente o ai soggetti beneficiari, per il tramite del soggetto proponente, la documentazione e/o i chiarimenti utili alla fase istruttoria, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni nel rispetto del principio di par condicio dei partecipanti. Il Ministero, in caso di soccorso istruttorio, assegna al soggetto proponente o ai soggetti beneficiari, per il tramite del soggetto proponente, un congruo termine non inferiore a dieci giorni, salvo proroghe concesse per cause debita mente motivate. In caso di inutile decorso del termine, il Ministero procede all'esclusione. Nel caso in cui venga escluso il soggetto proponente, la domanda di accesso alle agevolazioni sara' considerata totalmente inammissibile. 7. Il Ministero, accertata la sussistenza delle condizioni di ammissibilita' soggettive e oggettive stabilite dall'art. 5 del presente decreto e dai provvedimenti, comunica al soggetto proponente i motivi che ostano all'ammissibilita' totale o parziale della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. 8. Il Ministero puo' altresi' chiedere al soggetto proponente, in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare chiarimenti e/o documenti, qualora sia necessario per il corretto svolgimento della procedura. I chiarimenti e/o i documenti richiesti devono pervenire entro il termine indicato, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. 9. Il Ministero, all'esito delle operazioni di cui al precedente comma, provvede a comunicare al soggetto proponente l'ammissibilita' totale o parziale della domanda di accesso alle agevolazioni. 10. L'attivita' istruttoria di cui ai punti precedenti e' svolta dal Ministero, che puo' avvalersi di un gruppo di lavoro istituito ad hoc da nominare con atto del Ministero stesso. 11. La valutazione dei programmi e dei progetti e' effettuata sulla base di uno o piu' dei seguenti ambiti di valutazione: a. qualita' dell'accordo di filiera e del programma di investimenti; b. idoneita' del progetto a conseguire gli obiettivi ambientali prefissati; c. requisiti specifici posseduti dai soggetti beneficiari in relazione al programma. 12. Il sistema di punteggi attribuito a ciascun ambito di valutazione e' individuato nei provvedimenti. 13. Per la valutazione delle domande, il Ministero puo' avvalersi di una commissione da nominare con atto del Ministero stesso. 14. Concluse le attivita' di valutazione, il Ministero procede alla pubblicazione della graduatoria sulla base dei punteggi conseguiti. Entro dieci giorni dalla pubblicazione, i soggetti proponenti possono presentare richiesta motivata di riesame della propria posizione in graduatoria. La richiesta di riesame non consente l'integrazione, la modificazione o la precisazione della domanda di accesso alle agevolazioni e puo' riguardare esclusivamente errori materiali connessi all'attribuzione del punteggio. 15. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.