IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, recante  «Regolamento
di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada»; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  giugno  2012,  n.  78,  recante
attuazione della direttiva n. 2010/35/UE, in materia di  attrezzature
a pressione trasportabili che abroga le direttive numeri  76/767/CEE,
84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2018/858 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  30  maggio  2018  relativo  all'omologazione  e  alla
vigilanza del mercato dei veicoli  a  motore  e  dei  loro  rimorchi,
nonche'  dei  sistemi,  dei  componenti  e  delle  entita'   tecniche
indipendenti destinati a tali veicoli,  che  modifica  i  regolamenti
(CE) n. 715/2007  e  (CE)  n.  595/2009  e  abroga  la  direttiva  n.
2007/46/CE; 
  Visto  il  regolamento  n.  110  della  Commissione  economica  per
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Prescrizioni uniformi relative
all'omologazione dei componenti specifici dei veicoli  a  motore  che
utilizzano gas naturale compresso (GNC) e/o gas  naturale  liquefatto
(GNL) per il sistema di propulsione e loro installazione (di  seguito
regolamento UNECE n. 110); 
  Visto,  in  particolare,  il  punto  4.1.4  dell'allegato   3A   al
regolamento  UNECE  n.  110  che  detta  le  raccomandazioni  per  la
riqualificazione   periodica   delle   bombole    installate    sugli
autoveicoli, destinate al contenimento di  metano  compresso  per  la
loro propulsione; 
  Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870,  recante  «Misure  urgenti
straordinarie  per  i  servizi   della   Direzione   generale   della
motorizzazione civile e dei trasporti in  concessione  del  Ministero
dei trasporti»; 
  Vista la legge 8 luglio 1950, n.  640,  recante  «Disciplina  delle
bombole per metano»; 
  Vista la legge 7 giugno 1990, n. 145, recante «Modifiche alla legge
8 luglio 1950, n. 640»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del  tesoro  e  con  il
Ministro delle finanze del 5 gennaio  1998  che  ha  affidato  a  Eni
S.p.a., in  concessione  ventennale,  l'esercizio  delle  funzioni  e
attivita' di gestione del Fondo bombole di cui alla  legge  8  luglio
1950, autorizzandola a svolgere le predette funzioni e  attivita'  in
regime  di  subconcessione,  mediante  apposito  conferimento  a  una
societa' controllata; 
  Visto il decreto  dei  Ministri  per  i  lavori  pubblici,  per  le
comunicazioni e per  l'economia  nazionale  del  12  settembre  1925,
recante «Approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei
recipienti destinati al trasporto per  ferrovia  dei  gas  compressi,
liquefatti o disciolti»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
dell'11 dicembre 2019, in recepimento della rettifica alla  direttiva
n. 2014/47/UE della Commissione, recante  «Modifica  del  decreto  19
maggio 2017, relativo ai controlli  tecnici  su  strada  dei  veicoli
commerciali circolanti nell'Unione»; 
  Visto l'art. 62-bis  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
e in particolare il comma 2, il quale dispone che  «Con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  sono  disciplinate  le
modalita' di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n.  640,  e  della
legge 7 giugno 1990, n. 145, come modificate ai  sensi  del  presente
articolo, al fine  di  semplificare  gli  adempimenti  connessi  allo
svolgimento delle attivita' di cui al comma 1»; 
  Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156,  che  all'art.  1
comma «c-bis» modifica  il  decreto  legislativo  n.  285  del  1992,
introducendo, all'art. 80, il comma 17-bis,  secondo  il  quale  «con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili, entro quarantacinque giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione, sono stabilite  le  modalita'  di
riqualificazione  delle  bombole  emanate  in  conformita'   con   il
regolamento n. 110 della Commissione  economica  per  l'Europa  delle
Nazioni Unite (UNECE R110) e sono  individuati  i  soggetti  preposti
alla riqualificazione al  fine  di  semplificare  l'esecuzione  della
riqualificazione stessa»; 
  Considerato   che   consolidate   evidenze   nel   settore    della
riqualificazione delle  bombole,  approvate  secondo  il  regolamento
UNECE n. 110 per il contenimento  di  metano  a  bordo  dei  veicoli,
dimostrano  che  gli  scarti  alla  prima  riqualificazione  derivano
esclusivamente da danneggiamenti riscontrabili con la prova visiva; 
  Tenuto conto del decreto del Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti 19 maggio 2017, n. 14, il quale, attuando  le  disposizioni
di cui alla direttiva n. 2014/45/UE, stabilisce  i  requisiti  minimi
per i controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali  circolanti
nel territorio nazionale, al fine di migliorare la sicurezza stradale
e dell'ambiente; 
  Preso atto della necessita', ai  sensi  del  citato  art.  1  comma
«c-bis»  del  decreto-legge  n.  121  del   2021,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  n.  156  del  2021,   di   semplificare
l'attivita'  di  riqualificazione   delle   bombole,   destinate   al
contenimento di metano destinato alla propulsione,  installate  sugli
autoveicoli e approvate secondo il regolamento UNECE n. 110; 
  Ritenuto  indispensabile  elevare  il  livello  di  sicurezza   dei
relativi controlli di riqualificazione; 
  Ritenuto necessario emendare le disposizioni del  decreto  3  marzo
2022, prot. n.  46,  il  quale  viene  integralmente  sostituito  dal
presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Definizioni e campo di applicazione 
 
  1. Autorita' competente: Direzione generale per la  motorizzazione,
per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di  trasporti  e
navigazione,  di  seguito  anche  solo  «Direzione  generale  per  la
motorizzazione», del Ministero delle infrastrutture e delle mobilita'
sostenibili. 
  2. Servizi fondo bombole metano S.p.a. (di seguito SFBM):  soggetto
sub-concessionario ai sensi del decreto del Ministro  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto  con  il  Ministro  del
tesoro e con il Ministro delle finanze del 5 gennaio 1998. 
  3. Utenti: i soggetti proprietari o utilizzatori delle  bombole  di
metano. 
  4. Campo di applicazione: serbatoi per il  contenimento  di  metano
approvati secondo il regolamento UNECE n. 110 installati  su  veicoli
per la loro propulsione.