IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada»; Visto il decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, recante attuazione della direttiva n. 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili che abroga le direttive numeri 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE; Visto il regolamento (UE) n. 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, dei componenti e delle entita' tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva n. 2007/46/CE; Visto il regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas naturale compresso (GNC) e/o gas naturale liquefatto (GNL) per il sistema di propulsione e loro installazione (di seguito regolamento UNECE n. 110); Visto, in particolare, il punto 4.1.4 dell'allegato 3A al regolamento UNECE n. 110 che detta le raccomandazioni per la riqualificazione periodica delle bombole installate sugli autoveicoli, destinate al contenimento di metano compresso per la loro propulsione; Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti»; Vista la legge 8 luglio 1950, n. 640, recante «Disciplina delle bombole per metano»; Vista la legge 7 giugno 1990, n. 145, recante «Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640»; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze del 5 gennaio 1998 che ha affidato a Eni S.p.a., in concessione ventennale, l'esercizio delle funzioni e attivita' di gestione del Fondo bombole di cui alla legge 8 luglio 1950, autorizzandola a svolgere le predette funzioni e attivita' in regime di subconcessione, mediante apposito conferimento a una societa' controllata; Visto il decreto dei Ministri per i lavori pubblici, per le comunicazioni e per l'economia nazionale del 12 settembre 1925, recante «Approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'11 dicembre 2019, in recepimento della rettifica alla direttiva n. 2014/47/UE della Commissione, recante «Modifica del decreto 19 maggio 2017, relativo ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione»; Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare il comma 2, il quale dispone che «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sono disciplinate le modalita' di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, e della legge 7 giugno 1990, n. 145, come modificate ai sensi del presente articolo, al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1»; Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che all'art. 1 comma «c-bis» modifica il decreto legislativo n. 285 del 1992, introducendo, all'art. 80, il comma 17-bis, secondo il quale «con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di riqualificazione delle bombole emanate in conformita' con il regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R110) e sono individuati i soggetti preposti alla riqualificazione al fine di semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa»; Considerato che consolidate evidenze nel settore della riqualificazione delle bombole, approvate secondo il regolamento UNECE n. 110 per il contenimento di metano a bordo dei veicoli, dimostrano che gli scarti alla prima riqualificazione derivano esclusivamente da danneggiamenti riscontrabili con la prova visiva; Tenuto conto del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 14, il quale, attuando le disposizioni di cui alla direttiva n. 2014/45/UE, stabilisce i requisiti minimi per i controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nel territorio nazionale, al fine di migliorare la sicurezza stradale e dell'ambiente; Preso atto della necessita', ai sensi del citato art. 1 comma «c-bis» del decreto-legge n. 121 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2021, di semplificare l'attivita' di riqualificazione delle bombole, destinate al contenimento di metano destinato alla propulsione, installate sugli autoveicoli e approvate secondo il regolamento UNECE n. 110; Ritenuto indispensabile elevare il livello di sicurezza dei relativi controlli di riqualificazione; Ritenuto necessario emendare le disposizioni del decreto 3 marzo 2022, prot. n. 46, il quale viene integralmente sostituito dal presente decreto; Decreta: Art. 1 Definizioni e campo di applicazione 1. Autorita' competente: Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, di seguito anche solo «Direzione generale per la motorizzazione», del Ministero delle infrastrutture e delle mobilita' sostenibili. 2. Servizi fondo bombole metano S.p.a. (di seguito SFBM): soggetto sub-concessionario ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze del 5 gennaio 1998. 3. Utenti: i soggetti proprietari o utilizzatori delle bombole di metano. 4. Campo di applicazione: serbatoi per il contenimento di metano approvati secondo il regolamento UNECE n. 110 installati su veicoli per la loro propulsione.