Art. 2 
 
Riqualificazione  periodica  delle  bombole  approvate   secondo   il
                      regolamento UNECE n. 110 
 
  1. La riqualificazione periodica delle bombole approvate secondo il
regolamento UNECE n. 110 e' eseguita con le modalita'  in  uso  prima
dell'entrata  in  vigore  del   presente   decreto,   salvo   diverse
indicazioni di seguito riportate. 
  2. La prima riqualificazione periodica di serbatoi del  tipo  CNG1,
CNG2, CNG3, installati sui veicoli per la propulsione,  avviene  solo
in modalita' visiva secondo le modalita' previste dal costruttore. Le
riqualificazioni successive sono eseguite ogni quattro  anni  con  le
modalita' in uso prima dell'entrata in vigore del  presente  decreto,
cosi' come riportato in Allegato 1. 
  3. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  la
riqualificazione periodica delle bombole CNG4, installate sui veicoli
di categoria M1 e N1, e' operata ogni  quattro  anni,  salvo  diversa
indicazione  del  costruttore,  con  le  modalita'   in   uso   prima
dell'entrata in vigore del presente  decreto,  cosi'  come  riportato
nell'Allegato 2. 
  4. La vita utile delle bombole  approvate  secondo  il  regolamento
UNECE n. 110 e' quella  indicata  dal  costruttore  delle  bombole  e
comunque non puo' eccedere i venti anni. 
  5. Non e' ammesso il riuso di bombole CNG2, CNG3 e CNG4 provenienti
da veicoli radiati dalla circolazione. 
  6. Le bombole che non superano  le  verifiche  di  riqualificazione
periodica sono avviate a distruzione. 
  7. I  costruttori  dei  veicoli  hanno  l'obbligo,  qualora  questi
installino serbatoi CNG4 la cui targhetta di identificazione non  sia
visibile, di applicare una copia della targhetta sulla superficie  di
detti  serbatori   in   posizione   visibile,   unitamente   ad   una
dichiarazione che attesti l'abbinamento del  numero  di  serie  della
bombola con il numero di telaio del veicolo; tanto al fine di evitare
smontaggi che sarebbero operati al solo fine di avere accesso  visivo
alla targhetta identificativa. 
  8. Se  il  veicolo  su  cui  e'  installato  il  serbatoio  per  il
contenimento del metano e' coinvolto in un incidente  «grave»,  cosi'
come  definito  nell'Allegato  4,  l'officina  che  interviene  nella
riparazione del danno  ha  l'obbligo  di  sottoporre  a  verifica  di
integrita' il serbatoio stesso. Tale verifica dovra' essere  eseguita
da personale qualificato  cosi'  come  definito  nell'Allegato  3  al
presente decreto. A seguito dell'avvenuta verifica,  qualora  l'esito
della  stessa  sia  positivo,  verra'  rilasciata  dall'officina  una
dichiarazione di integrita' dell'impianto a metano. Qualora,  invece,
la  verifica  avesse  esito  negativo,  il  veicolo   dovra'   essere
sottoposto alle procedure di revisione e sostituzione  delle  bombole
CNG secondo le modalita' in uso  prima  dell'entrata  in  vigore  del
presente decreto.