Art. 3 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. La riqualificazione delle bombole con capacita' non superiore  a
150 lt, rispondenti alla direttiva n. 2010/35/UE (bombole TPED ovvero
trasportable pressure equipment direct) e delle bombole approvate con
decreto del Ministero dei  lavori  pubblici  del  12  settembre  1925
(bombole marchiate DGM: Direzione  generale  per  la  motorizzazione)
installate sui carri bombolai (veicoli batteria) e/o casse mobili, e'
realizzata  secondo  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa   di
riferimento. 
  2. Conformemente a quanto prescritto dal regolamento UNECE n.  110,
che recepisce le indicazioni delle parti I e II della norma ISO 14469
relativamente ai requisiti dei connettori ai  serbatoi  per  CNG,  si
dispone che, in occasione  della  prima  riqualificazione  utile  dei
serbatoi, vengano sostituite le valvole di rifornimento non  conformi
al tipo europeo NGV1. A partire dal 31 dicembre 2025  sara'  comunque
vietato l'uso di adattatori di carico del metano. 
  3.  Ogni  modifica  o  integrazione  agli  allegati  del   presente
provvedimento finalizzata ad armonizzarne i contenuti con il  decreto
del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di  cui  all'art.
62-bis, comma 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76,  convertito
con modificazioni nella  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  sara'
adottata con decreto dell'autorita' competente. 
  4. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  Roma, 13 maggio 2022 
 
                                              Il Ministro: Giovannini 

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili  e  del  Ministero  della   transizione
ecologica, n. 1832