Art. 2 Criteri di ripartizione delle risorse 1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, sono ripartite tra le province e le citta' metropolitane sulla base dei parametri descritti ed esplicitati nella nota metodologica di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, applicati ai seguenti criteri: a) consistenza della rete viaria; b) parco circolante mezzi; c) vulnerabilita' fenomeni naturali. 2. Per il calcolo del piano di riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, a ciascun criterio di cui al comma 1, sono attribuiti i seguenti pesi di ponderazione, di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto: a. Consistenza della rete viaria - peso 25 per cento, articolato nei seguenti parametri: 1. estensione totale - peso 80 per cento; 2. estensione montana - peso 20 per cento. b. Parco circolante mezzi - peso del 25 per cento, articolato nei seguenti parametri: 1. numero motocicli e motocarri - peso del 10 per cento; 2. numero di autovetture - peso del 30 per cento; 3. numero di mezzi pesanti - peso del 60 per cento; c. Vulnerabilita' fenomeni naturali, peso del 50 per cento, articolato secondo i seguenti parametri: 1. media delle accelerazioni massime al suolo previste per ogni comune ricadente nel territorio provinciale - peso 40 per cento; 2. media delle accelerazioni minime al suolo previste per ogni comune ricadente nel territorio provinciale - peso 20 per cento; 3. area a rischio frana elevato o molto elevato - peso 20 per cento; 4. area a rischio alluvioni elevato - peso 20 per cento.