Art. 2 
 
                Criteri di ripartizione delle risorse 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1,  sono  ripartite  tra  le
province e le citta' metropolitane sulla base dei parametri descritti
ed esplicitati nella nota metodologica di  cui  all'allegato  1,  che
costituisce parte  integrante  del  presente  decreto,  applicati  ai
seguenti criteri: 
    a) consistenza della rete viaria; 
    b) parco circolante mezzi; 
    c) vulnerabilita' fenomeni naturali. 
  2. Per il calcolo  del  piano  di  riparto  delle  risorse  di  cui
all'art. 1, comma 1, a ciascun criterio  di  cui  al  comma  1,  sono
attribuiti i seguenti pesi di ponderazione, di  cui  all'allegato  2,
che costituisce parte integrante del presente decreto: 
    a. Consistenza della rete viaria - peso 25 per cento,  articolato
nei seguenti parametri: 
      1. estensione totale - peso 80 per cento; 
      2. estensione montana - peso 20 per cento. 
    b. Parco circolante mezzi - peso del 25 per cento, articolato nei
seguenti parametri: 
      1. numero motocicli e motocarri - peso del 10 per cento; 
      2. numero di autovetture - peso del 30 per cento; 
      3. numero di mezzi pesanti - peso del 60 per cento; 
    c. Vulnerabilita' fenomeni  naturali,  peso  del  50  per  cento,
articolato secondo i seguenti parametri: 
      1. media delle accelerazioni massime al suolo previste per ogni
comune ricadente nel territorio provinciale - peso 40 per cento; 
      2. media delle accelerazioni minime al suolo previste per  ogni
comune ricadente nel territorio provinciale - peso 20 per cento; 
      3. area a rischio frana elevato o molto elevato - peso  20  per
cento; 
      4. area a rischio alluvioni elevato - peso 20 per cento.