Art. 4 
 
                       Utilizzo delle risorse 
 
  1. Le risorse di cui  all'articolo  1,  comma  1,  sono  utilizzate
esclusivamente per  la  messa  in  sicurezza  dei  ponti  e  viadotti
esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti  in  sostituzione  di
quelli esistenti  con  problemi  strutturali  di  sicurezza;  possono
includere il finanziamento delle seguenti attivita': 
    a)  censimento,  classificazione  del  rischio,  verifica   della
sicurezza, progettazione, direzione lavori,  collaudo,  controlli  in
corso di esecuzione e finali, nonche' altre spese tecniche necessarie
per  la  realizzazione  (rilievi,  accertamenti,  indagini,  allacci,
accertamenti  di  laboratorio  etc.)   e   l'eventuale   monitoraggio
strutturale, purche' coerenti con i contenuti e  le  finalita'  della
legge  e  del  presente  decreto,  comprese  le  spese,  nei   limiti
complessivi sull'importo dei lavori previsti dall'articolo  5,  comma
5,  per  l'effettuazione  di  rilievi,  di  studi  e  rilevazioni  di
traffico, del livello di incidentalita', dell'esposizione al rischio. 
  2.  Possono,  inoltre,  rientrare,  come   opere   accessorie,   la
sistemazione  delle  eventuali  vie  secondarie  transitabili   dalla
mobilita' leggera, quali ciclovie o  zone  interamente  pedonali,  in
quanto rientranti nel novero delle opere  di  protezione  dell'utenza
debole e di facilitazione alla transizione verso la mobilita'  dolce,
insistenti sulla piattaforma stradale dell'opera d'arte, nella misura
massima del 15% dell'importo totale dei lavori.