Art. 4 Utilizzo delle risorse 1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, sono utilizzate esclusivamente per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza; possono includere il finanziamento delle seguenti attivita': a) censimento, classificazione del rischio, verifica della sicurezza, progettazione, direzione lavori, collaudo, controlli in corso di esecuzione e finali, nonche' altre spese tecniche necessarie per la realizzazione (rilievi, accertamenti, indagini, allacci, accertamenti di laboratorio etc.) e l'eventuale monitoraggio strutturale, purche' coerenti con i contenuti e le finalita' della legge e del presente decreto, comprese le spese, nei limiti complessivi sull'importo dei lavori previsti dall'articolo 5, comma 5, per l'effettuazione di rilievi, di studi e rilevazioni di traffico, del livello di incidentalita', dell'esposizione al rischio. 2. Possono, inoltre, rientrare, come opere accessorie, la sistemazione delle eventuali vie secondarie transitabili dalla mobilita' leggera, quali ciclovie o zone interamente pedonali, in quanto rientranti nel novero delle opere di protezione dell'utenza debole e di facilitazione alla transizione verso la mobilita' dolce, insistenti sulla piattaforma stradale dell'opera d'arte, nella misura massima del 15% dell'importo totale dei lavori.