Art. 5 
 
                  Programma sessennale 2024 - 2029 
                    e trasferimento delle risorse 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e' assunto l'impegno pluriennale delle  risorse  di  cui  all'art.  1
comma 1 sulla base del Piano di riparto di cui all'Allegato 3. 
  2. Il trasferimento delle risorse  alle  province  ed  alle  citta'
metropolitane di cui all'art. 1, comma 1, e'  effettuato  sulla  base
dell'avanzamento,  verificato  sul  sistema   di   cui   al   decreto
legislativo 229/2011 del  Programma  sessennale  2024 -  2029  che  i
medesimi enti devono presentare alla Direzione generale per le strade
e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali  e
la vigilanza sui  contratti  concessori  autostradali  del  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  inderogabilmente
entro il 30 giugno 2023. Il programma  sessennale  2024 -  2029  deve
contenere, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003,  n.  3,
l'elenco   degli   interventi   oggetto   del   presente   contributo
identificati  dal  Codice  unico  di  progetto  (CUP),  completi  dei
cronoprogrammi dei lavori coerenti, per ciascuna annualita',  con  il
Piano di riparto di cui all'Allegato 3. 
  3. La Direzione generale per le  strade  e  le  autostrade,  l'alta
sorveglianza  sulle  infrastrutture  stradali  e  la  vigilanza   sui
contratti concessori autostradali del Ministero delle  infrastrutture
e della  mobilita'  sostenibili  verifica  la  coerenza  dei  singoli
interventi con le finalita' del programma e con la disciplina dettata
dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e della delibera  CIPE
n. 63/2020  entro  novanta  giorni  dalla  ricezione  del  programma.
Decorso tale termine il programma si intende approvato e trasmesso al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per  le   finalita'   di
monitoraggio. 
  4.  Le  risorse  sono  trasferite  alle  province  ed  alle  citta'
metropolitane di cui al comma 2, dopo  l'approvazione  dei  programmi
sessennale 2024 - 2029, sulla  base  del  Piano  di  riparto  di  cui
all'Allegato 3, secondo le seguenti modalita': 
      a) entro il 30 giugno 2024 l'intera annualita' 2024; 
      b) per  le  restanti  annualita'  (2025-2029),  semestralmente,
sulla base degli stati d'avanzamento dei lavori  rendicontati,  cosi'
come desunti dal sistema di monitoraggio di cui al successivo art.  8
e coerenti con il cronoprogramma di cui al comma 6. 
  5. Il programma sessennale e' sviluppato sulla base: 
    a) della conoscenza delle  caratteristiche  geometriche  e  dello
stato  dell'infrastruttura,  del   traffico,   della   vulnerabilita'
territoriale  rispetto  ad  azioni  naturali  e  dell'esposizione  al
rischio; 
    b) dell'analisi della situazione esistente; 
    c) della previsione dell'evoluzione. 
  I costi relativi a tali  attivita'  non  possono  eccedere  il  25%
dell'importo assentito per la prima annualita' - anno 2024. 
  6.  Il  programma   sessennale   deve   contenere   interventi   di
manutenzione  straordinaria,  di   adeguamento   normativo   e/o   di
ricostruzione, sviluppando in particolare gli aspetti  connessi  alla
durabilita' degli interventi, ai benefici  apportati  in  termini  di
sicurezza, di riduzione del rischio, di qualita'  della  circolazione
degli utenti  ed  i  relativi  costi.  Gli  interventi  inseriti  nel
Programma  devono  riportare,  attraverso  un  cronoprogramma   delle
azioni, i seguenti elementi desumibili dal sistema di monitoraggio di
cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229: 
    a) inizio e fine dell'attivita' di progettazione 
    b) inizio e fine della procedura di aggiudicazione; 
    c) inizio e fine dei lavori; 
    d) inizio e  fine  del  collaudo  o  certificazione  di  regolare
esecuzione dei lavori. 
  In sede di presentazione, i programmi  devono  essere  ordinati  in
funzione delle priorita' individuate e stabilite dagli enti,  di  cui
all'art. 1, e  possono  prevedere  interventi  supplenti,  aggiuntivi
rispetto all'importo assentito al fine  di  agevolare  il  riutilizzo
delle eventuali economie  di  gara.  Qualora  i  ribassi  d'asta  non
fossero sufficienti a coprire l'importo degli  interventi  supplenti,
la differenza sara' a carico della stazione appaltante. 
  Il  programma  relativo  ad  ogni  annualita'  contiene  le  schede
descrittive e riepilogative di ciascun intervento da realizzare anche
utilizzando,  a  tal  fine,  la  reportistica  messa  a  disposizione
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 
  7. L'ultimazione dei lavori va certificata trenta giorni prima  del
termine per la rendicontazione. Il collaudo o  la  certificazione  di
regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento e'  effettuato
entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento del
programma. 
  8. Gli interventi inseriti nel programma possono anche avere durata
pluriennale,  evidenziando  le  somme  oggetto   di   rendicontazione
relative alla singola annualita' da effettuare entro il  31  dicembre
dell'anno successivo all'anno di riferimento. 
  9. Fermo restando il  completamento  dei  lavori  degli  interventi
inseriti nel programma, i ribassi d'asta  possono  essere  utilizzati
secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente
la contabilita' finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.