Art. 5 Programma sessennale 2024 - 2029 e trasferimento delle risorse 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' assunto l'impegno pluriennale delle risorse di cui all'art. 1 comma 1 sulla base del Piano di riparto di cui all'Allegato 3. 2. Il trasferimento delle risorse alle province ed alle citta' metropolitane di cui all'art. 1, comma 1, e' effettuato sulla base dell'avanzamento, verificato sul sistema di cui al decreto legislativo 229/2011 del Programma sessennale 2024 - 2029 che i medesimi enti devono presentare alla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili inderogabilmente entro il 30 giugno 2023. Il programma sessennale 2024 - 2029 deve contenere, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, l'elenco degli interventi oggetto del presente contributo identificati dal Codice unico di progetto (CUP), completi dei cronoprogrammi dei lavori coerenti, per ciascuna annualita', con il Piano di riparto di cui all'Allegato 3. 3. La Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili verifica la coerenza dei singoli interventi con le finalita' del programma e con la disciplina dettata dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e della delibera CIPE n. 63/2020 entro novanta giorni dalla ricezione del programma. Decorso tale termine il programma si intende approvato e trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per le finalita' di monitoraggio. 4. Le risorse sono trasferite alle province ed alle citta' metropolitane di cui al comma 2, dopo l'approvazione dei programmi sessennale 2024 - 2029, sulla base del Piano di riparto di cui all'Allegato 3, secondo le seguenti modalita': a) entro il 30 giugno 2024 l'intera annualita' 2024; b) per le restanti annualita' (2025-2029), semestralmente, sulla base degli stati d'avanzamento dei lavori rendicontati, cosi' come desunti dal sistema di monitoraggio di cui al successivo art. 8 e coerenti con il cronoprogramma di cui al comma 6. 5. Il programma sessennale e' sviluppato sulla base: a) della conoscenza delle caratteristiche geometriche e dello stato dell'infrastruttura, del traffico, della vulnerabilita' territoriale rispetto ad azioni naturali e dell'esposizione al rischio; b) dell'analisi della situazione esistente; c) della previsione dell'evoluzione. I costi relativi a tali attivita' non possono eccedere il 25% dell'importo assentito per la prima annualita' - anno 2024. 6. Il programma sessennale deve contenere interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento normativo e/o di ricostruzione, sviluppando in particolare gli aspetti connessi alla durabilita' degli interventi, ai benefici apportati in termini di sicurezza, di riduzione del rischio, di qualita' della circolazione degli utenti ed i relativi costi. Gli interventi inseriti nel Programma devono riportare, attraverso un cronoprogramma delle azioni, i seguenti elementi desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229: a) inizio e fine dell'attivita' di progettazione b) inizio e fine della procedura di aggiudicazione; c) inizio e fine dei lavori; d) inizio e fine del collaudo o certificazione di regolare esecuzione dei lavori. In sede di presentazione, i programmi devono essere ordinati in funzione delle priorita' individuate e stabilite dagli enti, di cui all'art. 1, e possono prevedere interventi supplenti, aggiuntivi rispetto all'importo assentito al fine di agevolare il riutilizzo delle eventuali economie di gara. Qualora i ribassi d'asta non fossero sufficienti a coprire l'importo degli interventi supplenti, la differenza sara' a carico della stazione appaltante. Il programma relativo ad ogni annualita' contiene le schede descrittive e riepilogative di ciascun intervento da realizzare anche utilizzando, a tal fine, la reportistica messa a disposizione Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 7. L'ultimazione dei lavori va certificata trenta giorni prima del termine per la rendicontazione. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento e' effettuato entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento del programma. 8. Gli interventi inseriti nel programma possono anche avere durata pluriennale, evidenziando le somme oggetto di rendicontazione relative alla singola annualita' da effettuare entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento. 9. Fermo restando il completamento dei lavori degli interventi inseriti nel programma, i ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.