Art. 6 
 
                        Revoca delle risorse 
 
  1. Le province e le  citta'  metropolitane  certificano  l'avvenuta
realizzazione degli interventi finanziati con le risorse  di  cui  al
presente decreto entro il 31 dicembre dell'anno  successivo  all'anno
di riferimento, mediante apposita comunicazione  al  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili attraverso il sistema di
monitoraggio previsto ai sensi del decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 229. 
  2. In caso di mancata o  parziale  realizzazione  degli  interventi
entro i termini previsti dal presente decreto ministeriale, ovvero in
caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, e' disposta  la
revoca delle corrispondenti risorse assegnate alle singole province o
citta' metropolitane, ai sensi dell'art. 1, comma 1078,  della  legge
27 dicembre 2017, n. 205. Ai sensi del medesimo art. 1,  comma  1078,
le province o citta' metropolitane versano i corrispettivi importi ad
sul capitolo di entrata 3570,  art.  4,  dello  stato  di  previsione
dell'entrata del bilancio  dello  Stato.  Non  si  procede  a  revoca
qualora il mancato  rispetto  del  termine  di  cui  al  comma  1  e'
imputabile alla presenza  di  contenzioso  o  in  caso  di  calamita'
naturali accertate ai sensi del decreto legislativo 1 del  2018,  che
abbiano interferito con la realizzazione degli interventi, ovvero per
cause non imputabili ai soggetti attuatori.