Art. 6 Revoca delle risorse 1. Le province e le citta' metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al presente decreto entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili attraverso il sistema di monitoraggio previsto ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 2. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi entro i termini previsti dal presente decreto ministeriale, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, e' disposta la revoca delle corrispondenti risorse assegnate alle singole province o citta' metropolitane, ai sensi dell'art. 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Ai sensi del medesimo art. 1, comma 1078, le province o citta' metropolitane versano i corrispettivi importi ad sul capitolo di entrata 3570, art. 4, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Non si procede a revoca qualora il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 e' imputabile alla presenza di contenzioso o in caso di calamita' naturali accertate ai sensi del decreto legislativo 1 del 2018, che abbiano interferito con la realizzazione degli interventi, ovvero per cause non imputabili ai soggetti attuatori.