Art. 7 
 
                       Variazioni finanziarie 
 
  1. Qualora si rendono disponibili ulteriori risorse per le medesime
finalita', con successivo decreto del Ministero delle  infrastrutture
e  della  mobilita'  sostenibili  di  concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle  finanze,  si  procede  all'assegnazione  delle
stesse in proporzione ai coefficienti del piano  di  riparto,  previa
presentazione  di  un  programma  integrativo  d'interventi  per   le
annualita' oggetto di rifinanziamento.