Art. 7 Variazioni finanziarie 1. Qualora si rendono disponibili ulteriori risorse per le medesime finalita', con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si procede all'assegnazione delle stesse in proporzione ai coefficienti del piano di riparto, previa presentazione di un programma integrativo d'interventi per le annualita' oggetto di rifinanziamento.