Art. 8 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. La struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico,  lo
sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, istituita presso
il Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,
monitora, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera k), del decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n.  194,
le attivita' indicate nel presente decreto, tramite il sistema di cui
al  decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229.  Le  stazioni
appaltanti,  titolari  degli   interventi   identificati   dal   CUP,
alimentano il citato sistema di monitoraggio trasmettendo le relative
informazioni anagrafiche, fisiche,  finanziarie  e  procedurali.  Gli
interventi sono classificati sotto la voce «Messa in sicurezza  ponti
e viadotti esistenti - realizzazione nuovi ponti art. 1_commi  531  e
532_L. n. 234/2021». 
  Le spese effettuate devono essere compatibili con  quanto  previsto
dal presente decreto. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi  di  controllo  per
gli adempimenti di competenza e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 5 maggio 2022 
 
                                     Il Ministro delle infrastrutture 
                                      e della mobilita' sostenibili   
                                               Giovannini             
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili  e  del  Ministero  della   transizione
ecologica, n. 1791