IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  140
del 17 giugno 2016); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Francesco  Trotta  l'incarico  di
dirigente del settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Francesco Trotta la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni»; 
  Vista la determina AIFA n. 386/2022 del 16 maggio 2022, concernente
«Riclassificazione di specialita' medicinali ai  sensi  dell'art.  8,
comma 10, della legge  24  dicembre  1993,  n.  537»  del  medicinale
«Lenalidomide Grindeks»  (lenalidomide),  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  127  del  1°
giugno 2022; 
  Considerato che occorre integrare  la  determina  suddetta  per  il
mancato  inserimento  di:  indicazioni  terapeutiche  oggetto   della
negoziazione, sconto obbligatorio, obbligo  della  comunicazione  per
registro PPP, la non ammissione alla rimborsabilita' con  melfalan  e
prednisone, la validita' del contratto; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Integrazione della determina AIFA n. 386/2022 
                         del 16 maggio 2022 
 
  E' integrata nei termini che seguono, la determina AIFA n. 386/2022
del 16 maggio 2022,  concernente  «Riclassificazione  di  specialita'
medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della  legge  24  dicembre
1993, n. 537» del medicinale  LENALIDOMIDE  GRINDEKS  (lenalidomide),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, n. 127 del 1° giugno 2022. 
  All'Art. 1 (classificazione ai fini della rimborsabilita'), dopo la
dicitura «Il medicinale «Lenalidomide Grindeks» (lenalidomide)  nelle
confezioni sotto indicate e' classificato come segue» aggiungasi: 
    Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione. 
  Mieloma multiplo 
    «Lenalidomide Grindeks», come monoterapia,  e'  indicato  per  la
terapia di mantenimento di pazienti adulti con mieloma multiplo  (MM)
di  nuova  diagnosi  sottoposti  a  trapianto  autologo  di   cellule
staminali; 
    «Lenalidomide Grindeks», in regime  terapeutico  di  associazione
con  desametasone,  o  bortezomib  e  desametasone,  o   melfalan   e
prednisone (vedere paragrafo 4.2) e' indicato per il  trattamento  di
pazienti adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato che
non sono eleggibili al trapianto; 
    «Lenalidomide Grindeks», in  associazione  con  desametasone,  e'
indicato per il trattamento di pazienti adulti con  mieloma  multiplo
sottoposti ad almeno una precedente terapia. 
  Dopo la dicitura  «Si  intendono  negoziate  anche  le  indicazioni
terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilita',  ivi  comprese
quelle attualmente coperte  da  brevetto,  alle  condizioni  indicate
nella presente determina», aggiungasi: 
    Sconto obbligatorio sul prezzo ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Il titolare A.I.C.  ha  l'obbligo  di  comunicare  anticipatamente,
almeno  quindici  giorni  prima,  l'avvio  della  commercializzazione
indicando  i   confezionamenti   che   saranno   poi   effettivamente
commercializzati; al fine  di  consentire  il  loro  inserimento  nel
registro multifarmaco sviluppato per dare attuazione agli adempimenti
regolatori del piano di prevenzione della gravidanza. 
  Non ammissione alla rimborsabilita' per l'indicazione «Lenalidomide
Grindeks  in  regime  terapeutico  in  associazione  con  melfalan  e
prednisone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo
non precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto». 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.