IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute, di concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale  n.  643  del  28  maggio
2020, con cui e' stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico
di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021, con cui e' stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Visto il decreto  n.  6  del  5  novembre  2004,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
275 del 23 novembre 2004, con la quale la societa' Reckitt  Benckiser
Healthcare (UK) Ltd ha ottenuto  l'autorizzazione  all'immissione  in
commercio  del  medicinale  «Gaviscon  Advance»  (sodio  alginato   e
potassio bicarbonato) relativamente alle confezioni aventi il  codice
A.I.C. n. 034248284, n. 034248346 e n. 034248171; 
  Visto il decreto n. 312 del  16  febbraio  1999,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 49
del 1° marzo  1999,  con  la  quale  la  societa'  Reckitt  Benckiser
Healthcare (UK) Ltd ha ottenuto  l'autorizzazione  all'immissione  in
commercio  del  medicinale  «Gaviscon  Advance»  (sodio  alginato   e
potassio bicarbonato) relativamente alle confezioni aventi il  codice
A.I.C. n. 034248043 e n. 0342480468; 
  Visto il trasferimento da Reckitt Benckiser Healthcare (UK)  Ltd  a
Reckitt  Benckiser  Healthcare  (Italia)  S.p.a.,  pubblicata   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
104 del 6 maggio 2019; 
  Visto  l'avvio  d'ufficio  del  procedimento  di  revisione   delle
condizioni negoziali vigenti, come da comunicazione  AIFA  protocollo
n. 125516 dell'11 novembre 2020, relativamente al medicinale; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 7-10 settembre 2021; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e  rimborso  nella  seduta
del 12, 17-19 maggio 2022; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  GAVISCON  ADVANCE  (sodio   alginato   e   potassio
bicarbonato) nelle confezioni sotto  indicate  e'  classificato  come
segue. 
  Confezione: 
    «sospensione orale aroma menta 1000 mg/10 ml + 200  mg/10  ml»  1
flacone da 200 ml - A.I.C. n. 034248284 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': C. 
  Confezione: 
    «sospensione orale aroma menta 1000 mg/10 ml + 200  mg/10  ml»  1
flacone da 500 ml - A.I.C. n. 034248346 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': C. 
  Confezione: 
    «sospensione orale aroma menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10  ml»  20
bustine da 10 ml - A.I.C. n. 034248171 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': C. 
  Confezione: 
    «sospensione orale (1000 mg + 200 mg)/10 ml» flacone da 200 ml  -
A.I.C. n. 034248043 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': C. 
  Confezione: 
    «sospensione orale (1000 mg + 200 mg)/10 ml» flacone da 500 ml  -
A.I.C. n. 0342480468 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': C.