IL DIRETTORE GENERALE 
      per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle societa' 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo n. 165/2001; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  29
luglio 2021, n.  149,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero  dello  sviluppo  economico»,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 260 del 30 ottobre 2021, che all'art. 2
individua la struttura  del  Segretario  generale  e  gli  uffici  di
livello dirigenziale generale in cui si articola l'organizzazione del
Ministero dello sviluppo economico; 
  Visti il verbale della revisione ordinaria cui e' stata  sottoposta
la societa' cooperativa «AL DC Services», con sede in Roma  -  codice
fiscale n. 14068501007, nel  mese  di  novembre  2018  e  quello  del
successivo accertamento del  7  febbraio  2020,  che  evidenziano  il
ricorrere  dei  presupposti  per  l'adozione  del  provvedimento   di
gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies  del  codice
civile; 
  Tenuto  conto  che  la  cooperativa,  sebbene  diffidata,  non   ha
provveduto a regolarizzare la propria posizione, risultando ancora in
essere, in sede di accertamento, le seguenti gravi irregolarita': 
    1) scorretta tenuta e mancato aggiornamento del libro dell'organo
amministrativo e del libro delle assemblee dei soci; 
    2) omessa esibizione del libro degli inventari; 
    3) omessa esibizione  di  documentazione  attestante  l'effettivo
svolgimento di attivita' lavorativa retribuita  da  parte  di  alcuni
soci; 
  Vista la nota prot. n. 36729 del 9 febbraio 2021 con cui  e'  stato
comunicato alla predetta cooperativa,  ai  sensi  dell'art.  7  della
legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento finalizzato  all'adozione
del provvedimento proposto dal revisore; 
  Viste le  controdeduzioni  inoltrate  dalla  cooperativa  con  nota
datata  24  febbraio  2021,  nella  quale  risulta   in   particolare
dichiarato che «in data 20 febbraio 2020,  a  mezzo  raccomandata  n.
05261515943-2  (che  sarebbe  stata  ricevuta  da  questa   direzione
generale in data 21 febbraio  2020),  ha  spedito  la  documentazione
giustificativa,   inerente   le   irregolarita'   contestate    nella
comunicazione di cui in oggetto», documentazione che - secondo quanto
precisato nella stessa nota - sarebbe stata  nuovamente  allegata  in
copia, nonche' il  documento  prodotto  quale  prova  della  predetta
spedizione,  consistente  nella   ricevuta   di   consegna   di   una
raccomandata nella quale non risultano indicati ne'  il  destinatario
ne' l'oggetto della raccomandata stessa; 
  Considerato che il competente ufficio di questa direzione generale,
con  interlocutoria  del  24  maggio  2021  (prot.  n.  155986),  nel
segnalare che la sopra citata nota di  controdeduzioni  e'  pervenuta
priva degli allegati, ha  sollecitato  l'invio  della  documentazione
attestante   il   risanamento   delle    irregolarita'    contestate,
evidenziandone la necessita' ai fini di ogni conseguente  valutazione
in merito alla eventuale chiusura del procedimento avviato; 
  Ritenuto assolto  l'obbligo  di  cui  all'art.  7  della  legge  n.
241/1990, non essendo a tutt'oggi pervenuto alcun riscontro da  parte
dell'ente e  non  essendo  stata  reperita  presso  questa  direzione
generale documentazione cartacea riferita a  tale  asserito  invio  a
mezzo raccomandata; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti delle  gravi  irregolarita'  per
l'adozione del provvedimento proposto all'esito della revisione; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale,       disposta        ai        sensi        dell'art.
2545-sexiesdecies del codice civile, che prevede che  l'Autorita'  di
vigilanza,  in  caso  di  gravi   irregolarita'   nel   funzionamento
dell'ente, puo' revocare gli amministratori e  affidare  la  gestione
dello stesso ente ad un commissario governativo, determinando  poteri
e durata dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di autodeterminazione della cooperativa,  disposto  per
prassi per un periodo massimo di sei mesi, salvo  eccezionali  motivi
di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima tempestivita' nel subentro nella gestione societaria da parte
del  commissario  incaricato  affinche'  prenda   immediatamente   in
consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Considerato  che  il  professionista  cui  affidare  l'incarico  di
commissario  governativo  e'  stato  individuato  nel  rispetto   dei
principi costituzionali di buon andamento e trasparenza, tenuto conto
della complessita' della procedura  e  dell'esperienza  dallo  stesso
maturata,  nonche'  dell'esigenza  di  instaurare  con  il   medesimo
professionista un rapporto fiduciario; 
  Visto il parere favorevole in merito all'adozione del provvedimento
in argomento espresso dal Comitato centrale  per  le  cooperative  in
data 14 aprile 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il consiglio di amministrazione della societa' cooperativa  «AL  DC
Services», con sede in Roma  -  codice  fiscale  n.  14068501007,  e'
revocato.