Art. 2
Soggetti ammissibili
1. Sono ammessi a presentare istanza di agevolazione per le
attivita' di cui al successivo articolo, i seguenti soggetti:
a) imprese di ristorazione con somministrazione di pasti
rientranti nella tradizione culinaria regionale e nazionale;
b) imprese ricettive, ivi inclusi gli agriturismi, con attivita'
di somministrazione pasti rientranti nella tradizione culinaria
regionale e nazionale;
c) pubblici esercizi, ivi incluse scuole ed ospedali, con
attivita' di somministrazione.
2. Le imprese di cui alle lettere a) e b) possono presentare
istanza di agevolazione direttamente o conferire mandato ad
associazioni di cuochi e ristoratori costituite nei modi di legge.