Art. 3
Requisiti per l'ammissione al beneficio
1. Al fine di risultare ammissibili al beneficio di cui al presente
decreto, alla data di presentazione della domanda, i soggetti di cui
al precedente art. 2 devono:
somministrare prodotti alimentari tipici provenienti dalla
regione ove e' ubicato l'esercizio o, in caso di necessita', da
regioni limitrofe, nonche' di prodotti ad indicazione geografica e
biologici;
promuovere la conoscenza da parte dei consumatori della storia e
della cultura enogastronomica di ciascuna regione e provincia
autonoma, di cui sono espressione i prodotti agricoli tradizionali.
2. Alla data di presentazione della domanda, l'utilizzo di prodotti
alimentari tipici, ad indicazione geografica e biologici deve essere
adeguatamente pubblicizzato nell'ambito della offerta commerciale di
ciascun esercizio pubblico o commerciale di somministrazione, in modo
da favorire la conoscenza dei consumatori dei prodotti alimentari
tipici di ciascuna regione italiana.