Art. 4
Ripartizione del fondo
1. Il Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari
tradizionali e certificati di cui all'art. 1 e' ripartito su base
regionale, assegnando a ciascun territorio regionale una percentuale
dello stesso in base ai seguenti criteri: (i) il numero di produzioni
alimentari tipiche e (ii) il numero di denominazioni protette.
Nell'assegnazione delle risorse ai territori si attribuisce pari
rilevanza ai due criteri.
2. L'ammontare individuato per ciascun territorio regionale ai
sensi del precedente comma sara' ripartito in parti uguali tra i
soggetti di ciascun territorio che hanno presentato domanda e che
sono stati ritenuti ammissibili e in possesso dei requisiti previsti.