IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 6 ottobre 2017,  n.  158,  recante  «Misure  per  il
sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonche' disposizioni
per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi
comuni» 
  Visto l'art. 3, comma 1, della citata legge 6 ottobre 2017, n.  158
che  ha  previsto  che  «Nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno e' istituito, con una dotazione di 10  milioni  di  euro
per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal
2018 al 2023, un Fondo  per  lo  sviluppo  strutturale,  economico  e
sociale  dei  piccoli   comuni,   destinato   al   finanziamento   di
investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni  culturali,
alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e  alla
riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa  in  sicurezza
delle infrastrutture stradali e  degli  istituti  scolastici  nonche'
alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento
di nuove attivita' produttive. Per gli anni 2017 e 2018, nel Fondo di
cui  al  primo  periodo  confluiscono  altresi'  le  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge  28  dicembre
2015, n. 208, che  sono  destinate  esclusivamente  al  finanziamento
degli  interventi  di  ristrutturazione   dei   percorsi   viari   di
particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi
turistici che utilizzino  modalita'  di  trasporto  a  basso  impatto
ambientale.»; 
  Visto l'art. 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che
ha  disposto  l'incremento  del  citato   Fondo   per   lo   sviluppo
strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni  dell'importo  di
10 milioni annui a decorrere dall'anno 2018; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi  della  quale  la
dotazione finanziaria  per  l'anno  2019  del  citato  Fondo  per  lo
sviluppo strutturale, economico e  sociale  dei  piccoli  comuni,  e'
stata ridotta di 220.798 euro; 
  Visto l'art. 3, comma 2, della citata legge 6 ottobre 2017, n.  158
che ha previsto che «Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di
cui al  comma  1,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del  turismo,  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  con  il  Ministro  dell'interno,  con  il  Ministro   delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  con   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da  adottare
entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  si
provvede  alla  predisposizione  di  un  Piano   nazionale   per   la
riqualificazione dei piccoli comuni»; 
  Visto l'art. 3, comma 3, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158,
che ha stabilito che «In particolare il  Piano  di  cui  al  comma  2
assicura priorita' ai seguenti interventi: 
    a)  qualificazione  e  manutenzione  del   territorio,   mediante
recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse,
nonche' interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico; 
    b) messa in sicurezza  e  riqualificazione  delle  infrastrutture
stradali e degli edifici  pubblici,  con  particolare  riferimento  a
quelli scolastici e a  quelli  destinati  ai  servizi  per  la  prima
infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e
alle strutture di maggiore fruizione pubblica; 
    c) riqualificazione e  accrescimento  dell'efficienza  energetica
del patrimonio edilizio pubblico, nonche' realizzazione  di  impianti
di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili; 
    d) acquisizione e riqualificazione di terreni  e  di  edifici  in
stato di abbandono o di degrado, ai sensi dell'articolo 5,  anche  al
fine di sostenere l'imprenditoria  giovanile  per  l'avvio  di  nuove
attivita' turistiche e commerciali volte alla valorizzazione  e  alla
promozione del territorio e dei suoi prodotti; 
    e) acquisizione di  case  cantoniere  e  del  sedime  ferroviario
dismesso per le finalita' di cui all'articolo 6, comma 1; 
    f) recupero e riqualificazione  urbana  dei  centri  storici,  ai
sensi dell'articolo 4, anche ai fini della realizzazione di  alberghi
diffusi; 
    g) recupero di beni culturali, storici, artistici e  librari,  ai
sensi dell'articolo 7; 
    h) recupero dei pascoli montani, anche al  fine  di  favorire  la
produzione di carni e di formaggi di qualita'.»; 
  Visto l'art. 3, comma 4, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158,
che ha stabilito che «Il  Piano  di  cui  al  comma  2  definisce  le
modalita'  per  la  "presentazione"  dei  progetti  da  parte   delle
amministrazioni  comunali,  nonche'  quelle   per   la   "selezione",
attraverso bandi pubblici,  dei  progetti  medesimi  da  parte  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  sulla  base  dei  seguenti
criteri: 
    a) tempi di realizzazione degli interventi; 
    b)  capacita'  e  modalita'  di  coinvolgimento  di  soggetti   e
finanziamenti pubblici e privati  e  di  attivazione  di  un  effetto
moltiplicatore del  finanziamento  pubblico  attraverso  il  concorso
degli investimenti privati; 
    c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri
di sostenibilita' ambientale e mediante l'applicazione di  protocolli
internazionali di qualita' ambientale; 
    d) valorizzazione delle filiere locali della green economy; 
    e)  miglioramento  della  qualita'  di  vita  della  popolazione,
nonche'  del  tessuto  sociale  e  ambientale   del   territorio   di
riferimento; 
    f) impatto  socio-economico  degli  interventi,  con  particolare
riferimento agli incrementi occupazionali.»; 
  Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158,
che, nel precisare che per piccoli comuni si intendono i  comuni  con
popolazione  residente  fino  a  5.000  abitanti  nonche'  i   comuni
istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione
fino a 5.000 abitanti, prevede l'accesso ai  finanziamenti  a  valere
sul citato Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei
piccoli  comuni  a  quelli  che  rientrano  in  una  delle   seguenti
tipologie: 
    a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni  di  dissesto
idrogeologico; 
    b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica; 
    c) comuni nei quali si e' verificato un significativo  decremento
della popolazione residente rispetto  al  censimento  generale  della
popolazione effettuato nel 1981; 
    d) comuni caratterizzati da condizioni  di  disagio  insediativo,
sulla base di specifici parametri  definiti  in  base  all'indice  di
vecchiaia, alla percentuale di  occupati  rispetto  alla  popolazione
residente e all'indice di ruralita'; 
    e) comuni caratterizzati da  inadeguatezza  dei  servizi  sociali
essenziali; 
    f) comuni  ubicati  in  aree  contrassegnate  da  difficolta'  di
comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani; 
    g) comuni la cui popolazione residente presenta una densita'  non
superiore ad ottanta abitanti per chilometro quadrato; 
    h) comuni comprendenti frazioni con  le  caratteristiche  di  cui
alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal  caso,  i  finanziamenti
disposti ai  sensi  dell'art.  3  sono  destinati  ad  interventi  da
realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni; 
    i) comuni appartenenti alle  unioni  di  comuni  montani  di  cui
all'art. 14, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  o
comuni  che,  comunque,   esercitano   obbligatoriamente   in   forma
associata, ai sensi del predetto comma 28, le  funzioni  fondamentali
ivi richiamate; 
    l) comuni con territorio compreso totalmente o  parzialmente  nel
perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o  di  un'area
protetta; 
    m) comuni istituiti a seguito di fusione; 
    n) comuni rientranti nelle aree periferiche  e  ultraperiferiche,
come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree
interne del Paese, di cui  all'art.  1,  comma  13,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147; 
  Visto l'art. 72, comma 2, della legge  28  dicembre  2015,  n.  221
«Disposizioni in materia ambientale per promuovere  misure  di  green
economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»
che, nell'illustrare la definizione della Strategia  nazionale  delle
Green community, precisa i  campi  del  relativo  piano  di  sviluppo
sostenibile: 
    a)   gestione   integrata   e    certificata    del    patrimonio
agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti  dalla
cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversita' e la
certificazione della filiera del legno; 
    b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche; 
    c) produzione di energia da fonti  rinnovabili  locali,  quali  i
microimpianti idroelettrici, le biomasse,  il  biogas,  l'eolico,  la
cogenerazione e il biometano; 
    d) sviluppo di un turismo sostenibile, capace di  valorizzare  le
produzioni locali; 
    e) costruzione e gestione sostenibile del patrimonio  edilizio  e
delle infrastrutture di una montagna moderna; 
    f)  efficienza  energetica  e  integrazione  intelligente   degli
impianti e delle reti; 
    g) sviluppo sostenibile delle attivita'  produttive  (zero  waste
production); 
    h) integrazione dei servizi di mobilita'; 
    i) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia
anche energeticamente indipendente attraverso la produzione  e  l'uso
di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e  dei
trasporti; 
  Visto l'art. 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio  2003,  n.  3,
introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16  luglio  2020,
n. 76, convertito dalla legge del 11  settembre  2020,  n.  120,  che
stabilisce la nullita' degli atti  amministrativi,  anche  di  natura
regolamentare, adottati dalle  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  che
dispongono il finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di
progetti di investimento pubblico, in  assenza  dell'inserimento  del
Codice unico di  progetto  (CUP)  degli  interventi  che  costituisce
elemento essenziale dell'atto stesso; 
  Visto l'art. 11, comma 2-ter, della legge 16 gennaio  2003,  n.  3,
introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16  luglio  2020,
n. 76, convertito dalla legge del 11 settembre 2020, n. 120,  ai  cui
effetti  le  amministrazioni  che  emanano  atti  amministrativi  che
dispongono il finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di
progetti di investimento pubblico  associano  negli  atti  stessi  il
Codice unico di progetto dei progetti  autorizzati  al  programma  di
spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su  dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e  del  valore
complessivo dei singoli investimenti; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 agosto  2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  213
del 27 agosto 2020, adottato ai sensi dell'art.  1,  comma  4,  della
citata  legge  n.  158  del  2017,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo, sentito l'Istat, con  il  quale
sono stati definiti i  parametri  occorrenti  per  la  determinazione
delle tipologie dei comuni che possono beneficiare dei contributi del
Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e  sociale  dei  piccoli
comuni di cui all'art. 3 della medesima legge; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»,
che, tra l'altro, ha ridenominato il «Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti» in «Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili»,  il  «Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio del mare» in «Ministero della transizione  ecologica»,  il
«Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il  turismo»  in
«Ministero della cultura»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 220 del 14 settembre 2021, adottato ai sensi dell'art. 1,
comma 5, della citata legge n. 158 del 2017, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro della transizione ecologica, con  il  quale
sono stati individuati i piccoli comuni che rientrano nelle tipologie
di cui all'art. 1, comma 2, della citata legge  6  ottobre  2017,  n.
158, secondo  i  parametri  definiti  con  il  decreto  del  Ministro
dell'interno in  data  10  agosto  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 del 27 agosto 2020; 
  Acquisita l'intesa rep. atti n. 196/CU, nei termini  ivi  indicati,
della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 2 dicembre 2021; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili; 
  Di  concerto  con  il  Ministro  della  cultura,  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno,  con  il
Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali  e  con  il
Ministro della transizione ecologica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Oggetto - Piano nazionale per 
               la riqualificazione dei piccoli comuni 
 
  1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 6  ottobre  2017,  n.
158, il presente decreto disciplina  la  predisposizione  del  «Piano
nazionale per la riqualificazione dei  piccoli  comuni»,  di  seguito
denominato «Piano», finalizzato alla tutela dell'ambiente e dei  beni
culturali,  alla  mitigazione   del   rischio   idrogeologico,   alla
salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici,  alla
messa in sicurezza delle infrastrutture  stradali  e  degli  istituti
scolastici nonche' alla promozione dello sviluppo economico e sociale
e  all'insediamento  di   nuove   attivita'   produttive,   ai   fini
dell'utilizzo delle risorse del Fondo per  lo  sviluppo  strutturale,
economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'art.  3,  comma  1,
della legge 6 ottobre 2017, n. 158. 
  2. Ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge 6  ottobre  2017,
n. 158, il Piano definisce le modalita' per  la  «presentazione»  dei
progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonche' quelle  per
la «selezione» dei progetti medesimi, mediante bandi pubblici  ed  e'
aggiornato  ogni  tre  anni  sulla  base  delle  risorse  disponibili
nell'ambito del Fondo di cui all'art. 3, comma 1, della citata  legge
6 ottobre 2017, n. 158.