IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonche' disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni» Visto l'art. 3, comma 1, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158 che ha previsto che «Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonche' alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attivita' produttive. Per gli anni 2017 e 2018, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altresi' le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalita' di trasporto a basso impatto ambientale.»; Visto l'art. 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha disposto l'incremento del citato Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni dell'importo di 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2018; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi della quale la dotazione finanziaria per l'anno 2019 del citato Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, e' stata ridotta di 220.798 euro; Visto l'art. 3, comma 2, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158 che ha previsto che «Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni»; Visto l'art. 3, comma 3, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158, che ha stabilito che «In particolare il Piano di cui al comma 2 assicura priorita' ai seguenti interventi: a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonche' interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico; b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica; c) riqualificazione e accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonche' realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili; d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado, ai sensi dell'articolo 5, anche al fine di sostenere l'imprenditoria giovanile per l'avvio di nuove attivita' turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti; e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso per le finalita' di cui all'articolo 6, comma 1; f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, ai sensi dell'articolo 4, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi; g) recupero di beni culturali, storici, artistici e librari, ai sensi dell'articolo 7; h) recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualita'.»; Visto l'art. 3, comma 4, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158, che ha stabilito che «Il Piano di cui al comma 2 definisce le modalita' per la "presentazione" dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonche' quelle per la "selezione", attraverso bandi pubblici, dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei seguenti criteri: a) tempi di realizzazione degli interventi; b) capacita' e modalita' di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico attraverso il concorso degli investimenti privati; c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilita' ambientale e mediante l'applicazione di protocolli internazionali di qualita' ambientale; d) valorizzazione delle filiere locali della green economy; e) miglioramento della qualita' di vita della popolazione, nonche' del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento; f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.»; Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158, che, nel precisare che per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonche' i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, prevede l'accesso ai finanziamenti a valere sul citato Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni a quelli che rientrano in una delle seguenti tipologie: a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico; b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica; c) comuni nei quali si e' verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981; d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralita'; e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali; f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficolta' di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani; g) comuni la cui popolazione residente presenta una densita' non superiore ad ottanta abitanti per chilometro quadrato; h) comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal caso, i finanziamenti disposti ai sensi dell'art. 3 sono destinati ad interventi da realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni; i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani di cui all'art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 o comuni che, comunque, esercitano obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del predetto comma 28, le funzioni fondamentali ivi richiamate; l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area protetta; m) comuni istituiti a seguito di fusione; n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'art. 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; Visto l'art. 72, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» che, nell'illustrare la definizione della Strategia nazionale delle Green community, precisa i campi del relativo piano di sviluppo sostenibile: a) gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversita' e la certificazione della filiera del legno; b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche; c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano; d) sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali; e) costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna; f) efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti; g) sviluppo sostenibile delle attivita' produttive (zero waste production); h) integrazione dei servizi di mobilita'; i) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti; Visto l'art. 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge del 11 settembre 2020, n. 120, che stabilisce la nullita' degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, in assenza dell'inserimento del Codice unico di progetto (CUP) degli interventi che costituisce elemento essenziale dell'atto stesso; Visto l'art. 11, comma 2-ter, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge del 11 settembre 2020, n. 120, ai cui effetti le amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 del 27 agosto 2020, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 4, della citata legge n. 158 del 2017, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, sentito l'Istat, con il quale sono stati definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie dei comuni che possono beneficiare dei contributi del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'art. 3 della medesima legge; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che, tra l'altro, ha ridenominato il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in «Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili», il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare» in «Ministero della transizione ecologica», il «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo» in «Ministero della cultura»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 14 settembre 2021, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 5, della citata legge n. 158 del 2017, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, con il quale sono stati individuati i piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'art. 1, comma 2, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158, secondo i parametri definiti con il decreto del Ministro dell'interno in data 10 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 del 27 agosto 2020; Acquisita l'intesa rep. atti n. 196/CU, nei termini ivi indicati, della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 2 dicembre 2021; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; Di concerto con il Ministro della cultura, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della transizione ecologica; Decreta: Art. 1 Oggetto - Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, il presente decreto disciplina la predisposizione del «Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni», di seguito denominato «Piano», finalizzato alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonche' alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attivita' produttive, ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'art. 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158. 2. Ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, il Piano definisce le modalita' per la «presentazione» dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonche' quelle per la «selezione» dei progetti medesimi, mediante bandi pubblici ed e' aggiornato ogni tre anni sulla base delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo di cui all'art. 3, comma 1, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158.