Art. 2 
 
               Modalita' di presentazione dei progetti 
 
  1. Sono ammessi a presentare i  progetti  i  comuni  che  rientrano
nell'elenco dei piccoli comuni definito con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri in data 23 luglio 2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 14  settembre
2021, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 6 ottobre  2017,  n.
158. 
  2. L'elenco dei  piccoli  comuni  ammessi  alla  presentazione  dei
progetti e' aggiornato ogni tre anni, ai sensi dell'art. 1, comma  6,
della legge 6 ottobre 2017, n. 158. 
  3.  Ogni  piccolo  comune  puo'  presentare  un  solo  progetto,  o
singolarmente o in convenzione con altri piccoli comuni facenti parte
dell'elenco di cui al precedente comma. Possono  altresi'  presentare
domanda le unioni di comuni per i progetti relativi al  comune  o  ai
comuni per i quali la medesima unione esercita la funzione. 
  4.  La  forma  associata  deve  essere  perfezionata  prima   della
presentazione del progetto con indicazione, in caso  di  convenzione,
del comune capofila. In caso di unione la funzione per  la  quale  si
presenta il progetto e' prevista  dallo  Statuto  o  attribuita  alla
stessa con apposito provvedimento. 
  5. I progetti devono avere ad oggetto interventi  finalizzati  alla
tutela dell'ambiente del patrimonio culturale e del  paesaggio,  alla
mitigazione  del   rischio   idrogeologico,   alla   salvaguardia   e
riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa  in  sicurezza
delle infrastrutture  stradali  e  degli  istituti  scolastici,  alla
promozione dello sviluppo economico e  sociale  e  l'insediamento  di
nuove attivita'  produttive,  nonche',  interventi  finalizzati  alla
ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore  storico  e
culturale destinati ad accogliere  flussi  turistici  che  utilizzino
modalita' di trasporto a basso  impatto  ambientale,  ai  quali  sono
esclusivamente destinate le risorse di cui  all'art.  1,  comma  640,
secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che,  per  gli
anni 2017 e 2018, sono confluite nel citato  Fondo  per  lo  sviluppo
strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni. 
  6. I progetti devono  contenere  esclusivamente  interventi  per  i
quali sia stata valutata almeno la fattibilita' tecnica ed economica,
mediante un progetto gia' perfezionato all'atto della domanda. 
  7. Il Piano assicura la priorita' ai seguenti interventi: 
    a)  qualificazione  e  manutenzione  del   territorio,   mediante
recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse,
nonche' interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico; 
    b) messa in sicurezza  e  riqualificazione  delle  infrastrutture
stradali e degli edifici  pubblici,  con  particolare  riferimento  a
quelli scolastici e a  quelli  destinati  ai  servizi  per  la  prima
infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e
alle strutture di maggiore fruizione pubblica; 
    c) riqualificazione e  accrescimento  dell'efficienza  energetica
del patrimonio edilizio pubblico, nonche' realizzazione  di  impianti
di produzione e distribuzione di energia da  fonti  rinnovabili,  nel
rispetto della normativa in materia  di  tutela  dei  valori  storico
paesaggistici; 
    d) acquisizione e riqualificazione di terreni  e  di  edifici  in
stato di abbandono o di degrado, ai sensi dell'art. 5 della  legge  6
ottobre 2017, n. 158, anche  al  fine  di  sostenere  l'imprenditoria
giovanile per l'avvio di nuove  attivita'  turistiche  e  commerciali
volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi
prodotti. In particolare, ai sensi del citato art. 5  della  legge  6
ottobre 2017, n. 158, i piccoli comuni possono adottare misure  volte
all'acquisizione e alla  riqualificazione  di  immobili  al  fine  di
contrastare l'abbandono: 
      1) di terreni, per prevenire le cause dei fenomeni di  dissesto
idrogeologico e la perdita di biodiversita' e assicurare l'esecuzione
delle operazioni di gestione sostenibile del  bosco,  anche  di  tipo
naturalistico, nonche' la bonifica dei terreni agricoli e forestali e
la regimazione delle acque, compresi gli interventi di  miglioramento
naturalistico e ripristino ambientale; 
      2) di edifici in stato di abbandono o di  degrado,  anche  allo
scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo; 
    e) acquisizione di  case  cantoniere  e  del  sedime  ferroviario
dismesso per le finalita' di cui all'art. 6, comma 1  della  legge  6
ottobre 2017, n. 158. In particolare, ai sensi  del  citato  art.  6,
comma 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, i piccoli  comuni,  anche
in  forma   associata,   possono   acquisire   stazioni   ferroviarie
disabilitate o case cantoniere della societa' ANAS S.p.a., al  valore
economico definito dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio,
ovvero stipulare intese finalizzate al loro recupero, per destinarle,
anche  attraverso  la   concessione   in   comodato   a   favore   di
organizzazioni di volontariato, a  presidi  di  protezione  civile  e
salvaguardia del territorio ovvero a sedi di promozione dei  prodotti
tipici locali o ad altre attivita' di interesse  comunale.  Ai  sensi
del medesimo articolo, i piccoli comuni possono inoltre acquisire  il
sedime  ferroviario  dismesso  e   non   recuperabile   all'esercizio
ferroviario, da utilizzare principalmente per la destinazione a piste
ciclabili, in conformita' agli strumenti di programmazione della rete
ciclabile eventualmente previsti a livello nazionale e regionale. 
    f) recupero e riqualificazione  urbana  dei  centri  storici,  ai
sensi dell'art. 4 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, anche  ai  fini
della realizzazione di alberghi diffusi. Ai sensi dell'art. 4 comma 1
e 2 i piccoli comuni possono  inoltre  individuare,  all'interno  del
perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio,  dal  punto
di vista della tutela dei  beni  architettonici  e  culturali,  nelle
quali realizzare interventi integrati pubblici e privati  finalizzati
alla  riqualificazione   urbana,   nel   rispetto   delle   tipologie
costruttive e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti  a
tale fine previsti dalla vigente normativa  statale  e  regionale  in
materia. Detti interventi integrati, prevedono:  il  risanamento,  la
conservazione e il recupero  del  patrimonio  edilizio  da  parte  di
soggetti privati; la realizzazione di opere pubbliche o di  interesse
pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi  e  tipici  delle
zone di cui al  comma  1;  la  manutenzione  straordinaria  dei  beni
pubblici gia' esistenti da parte dell'ente  locale  e  il  riuso  del
patrimonio edilizio inutilizzato; il  miglioramento  e  l'adeguamento
degli arredi e dei servizi  urbani;  gli  interventi  finalizzati  al
consolidamento statico e antisismico degli  edifici  storici  nonche'
alla  loro   riqualificazione   energetica;   la   realizzazione   di
infrastrutture e servizi adeguati; il miglioramento del decoro urbano
e dei servizi urbani quali  l'apertura  e  la  gestione  di  siti  di
rilevanza storica, artistica e culturale. 
    g) salvaguardia e recupero dei beni culturali, storici, artistici
e librari anche stipulando convenzioni con le  diocesi  della  Chiesa
cattolica e con le rappresentanze delle altre  confessioni  religiose
che hanno concluso intese con lo Stato, ai sensi dell'art.  8,  terzo
comma,  della  Costituzione,  relativamente  ai   beni   degli   enti
ecclesiastici o degli enti  delle  confessioni  religiose  civilmente
riconosciuti. 
    h) recupero dei pascoli montani, anche al  fine  di  favorire  la
produzione di carni e di formaggi di qualita'. 
  8. La presentazione del  progetto  deve  essere  formulata  tramite
specifica  «Domanda  di  inserimento  nel  Piano  nazionale  per   la
riqualificazione dei piccoli comuni»,  sottoscritta  digitalmente  ai
sensi dell'art. 24 del decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,
denominato  «Codice  dell'amministrazione   digitale»,   dal   legale
rappresentante del comune, dell'unione, ovvero  del  comune  capofila
della convenzione, o da un suo delegato, a pena di esclusione. 
  9. La domanda,  predisposta  secondo  quanto  sopra  specificato  e
completa dei prescritti documenti di cui al  comma  10  del  presente
articolo, deve essere  inviata  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri esclusivamente a mezzo Posta elettronica certificata  (PEC),
ovvero mediante cooperazione applicativa a cura della Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri,  conformemente  alle  norme   del   «Codice
dell'amministrazione digitale». 
  10. Alla  «Domanda  di  inserimento  nel  Piano  nazionale  per  la
riqualificazione dei piccoli comuni» deve essere allegata la seguente
documentazione: 
    a) relazione descrittiva del progetto, che, muovendo dall'analisi
dei fabbisogni, illustri la logica dell'intervento, ovvero  l'insieme
di obiettivi generali e specifici, risultati attesi e attivita'  che,
a diversi livelli, rappresentano la ragion d'essere del progetto e ne
riassumono la strategia operativa. 
    Al fine di fornire concretezza e precisione alla descrizione  del
progetto, la relazione  dovra'  altresi'  descrivere  gli  indicatori
utilizzati per la misurazione degli obiettivi  e  dei  risultati,  le
fonti  di  verifica,  i  costi  (comprensivo   di   indicazione   del
coinvolgimento  di  eventuali  ulteriori  soggetti  e   finanziamenti
pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore  del
finanziamento pubblico attraverso  il  concorso  degli  investimenti,
dimostrando inoltre il rapporto diretto tra il finanziamento  statale
e gli altri  investimenti  pubblici  e/o  privati)  e  i  beneficiari
diretti e indiretti; 
    b) relazione tecnica di progetto che descriva in  modo  esaustivo
tutti  gli  interventi  progettati,   con   relativo   cronoprogramma
attuativo e quadro economico di progetto; 
    c) tavole illustrative ed elaborati tecnico-economici di progetto
a livello di progetto di fattibilita' tecnica  ed  economica  di  cui
all'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e  relativa
delibera di approvazione; qualora disponibili, il progetto definitivo
ed esecutivo degli interventi e relativa delibera di approvazione; 
    d)  documentazione  relativa  alla  formalizzazione  delle  forme
associative,  con  l'indicazione  del  comune  capofila  in  caso  di
convenzione; 
    e)   delibera   comunale   relativa   alla   disponibilita'    di
finanziamenti pubblici (nazionali  o  europei)  e/o  privati:  per  i
finanziamenti privati, valido atto  d'impegno  al  finanziamento  del
titolare o rappresentante legale; 
    f) preventiva dichiarazione in merito alla  compatibilita'  degli
interventi proposti, rilasciata dai competenti Uffici  preposti  alla
tutela dei vincoli del patrimonio culturale previsti nelle parti II e
III del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
    g) dichiarazione rilasciata dalle autorita' competenti in materia
ambientale in merito alla assoggettabilita' o meno del progetto  alle
procedure di valutazione; 
    h) per  gli  interventi  tra  i  cui  obiettivi  e'  prevista  la
riduzione   dei   rischi   idrogeologici,   preventivo   parere    di
compatibilita' con la vigente pianificazione in  materia,  rilasciato
dalla competente autorita' di bacino distrettuale; 
    i) dichiarazione sottoscritta dal responsabile dell'area  tecnica
comunale ovvero,  in  caso  di  partecipazione  in  forma  associata,
dichiarazione sottoscritta dal  responsabile  dell'area  tecnica  del
comune capofila, relativa alla coerenza degli interventi proposti con
tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti o adottati; 
    j) per i comuni in convenzione, delibera del  consiglio  comunale
con la quale gli enti stabiliscono di partecipare al bando  in  forma
convenzionale,  nonche'   provvedimento   convenzionale   debitamente
sottoscritto con individuazione del comune capofila. Per le unioni di
comuni,  statuto  o  provvedimento  di  attribuzione  della  funzione
oggetto di intervento, nonche' provvedimento unionale che  stabilisce
la partecipazione al bando da parte dell'unione per conto dei  comuni
interessati. 
  11. A pena di inammissibilita' della domanda, i  progetti  proposti
devono essere identificati dal  codice  unico  di  progetto  (CUP)  e
l'elenco definitivo degli interventi ammessi al  finanziamento  sara'
comunicato al Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Ragioneria
generale dello Stato al termine  della  procedura  di  selezione  dei
progetti da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.