Art. 2 Modalita' di presentazione dei progetti 1. Sono ammessi a presentare i progetti i comuni che rientrano nell'elenco dei piccoli comuni definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 14 settembre 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 6 ottobre 2017, n. 158. 2. L'elenco dei piccoli comuni ammessi alla presentazione dei progetti e' aggiornato ogni tre anni, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 6 ottobre 2017, n. 158. 3. Ogni piccolo comune puo' presentare un solo progetto, o singolarmente o in convenzione con altri piccoli comuni facenti parte dell'elenco di cui al precedente comma. Possono altresi' presentare domanda le unioni di comuni per i progetti relativi al comune o ai comuni per i quali la medesima unione esercita la funzione. 4. La forma associata deve essere perfezionata prima della presentazione del progetto con indicazione, in caso di convenzione, del comune capofila. In caso di unione la funzione per la quale si presenta il progetto e' prevista dallo Statuto o attribuita alla stessa con apposito provvedimento. 5. I progetti devono avere ad oggetto interventi finalizzati alla tutela dell'ambiente del patrimonio culturale e del paesaggio, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, alla promozione dello sviluppo economico e sociale e l'insediamento di nuove attivita' produttive, nonche', interventi finalizzati alla ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalita' di trasporto a basso impatto ambientale, ai quali sono esclusivamente destinate le risorse di cui all'art. 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, per gli anni 2017 e 2018, sono confluite nel citato Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni. 6. I progetti devono contenere esclusivamente interventi per i quali sia stata valutata almeno la fattibilita' tecnica ed economica, mediante un progetto gia' perfezionato all'atto della domanda. 7. Il Piano assicura la priorita' ai seguenti interventi: a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonche' interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico; b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica; c) riqualificazione e accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonche' realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei valori storico paesaggistici; d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, anche al fine di sostenere l'imprenditoria giovanile per l'avvio di nuove attivita' turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti. In particolare, ai sensi del citato art. 5 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, i piccoli comuni possono adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l'abbandono: 1) di terreni, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico e la perdita di biodiversita' e assicurare l'esecuzione delle operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonche' la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale; 2) di edifici in stato di abbandono o di degrado, anche allo scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo; e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso per le finalita' di cui all'art. 6, comma 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158. In particolare, ai sensi del citato art. 6, comma 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, i piccoli comuni, anche in forma associata, possono acquisire stazioni ferroviarie disabilitate o case cantoniere della societa' ANAS S.p.a., al valore economico definito dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio, ovvero stipulare intese finalizzate al loro recupero, per destinarle, anche attraverso la concessione in comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio ovvero a sedi di promozione dei prodotti tipici locali o ad altre attivita' di interesse comunale. Ai sensi del medesimo articolo, i piccoli comuni possono inoltre acquisire il sedime ferroviario dismesso e non recuperabile all'esercizio ferroviario, da utilizzare principalmente per la destinazione a piste ciclabili, in conformita' agli strumenti di programmazione della rete ciclabile eventualmente previsti a livello nazionale e regionale. f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, ai sensi dell'art. 4 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi. Ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 i piccoli comuni possono inoltre individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie costruttive e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti a tale fine previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia. Detti interventi integrati, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone di cui al comma 1; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici gia' esistenti da parte dell'ente locale e il riuso del patrimonio edilizio inutilizzato; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani; gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici nonche' alla loro riqualificazione energetica; la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati; il miglioramento del decoro urbano e dei servizi urbani quali l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale. g) salvaguardia e recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari anche stipulando convenzioni con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione, relativamente ai beni degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti. h) recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualita'. 8. La presentazione del progetto deve essere formulata tramite specifica «Domanda di inserimento nel Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni», sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, denominato «Codice dell'amministrazione digitale», dal legale rappresentante del comune, dell'unione, ovvero del comune capofila della convenzione, o da un suo delegato, a pena di esclusione. 9. La domanda, predisposta secondo quanto sopra specificato e completa dei prescritti documenti di cui al comma 10 del presente articolo, deve essere inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), ovvero mediante cooperazione applicativa a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, conformemente alle norme del «Codice dell'amministrazione digitale». 10. Alla «Domanda di inserimento nel Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni» deve essere allegata la seguente documentazione: a) relazione descrittiva del progetto, che, muovendo dall'analisi dei fabbisogni, illustri la logica dell'intervento, ovvero l'insieme di obiettivi generali e specifici, risultati attesi e attivita' che, a diversi livelli, rappresentano la ragion d'essere del progetto e ne riassumono la strategia operativa. Al fine di fornire concretezza e precisione alla descrizione del progetto, la relazione dovra' altresi' descrivere gli indicatori utilizzati per la misurazione degli obiettivi e dei risultati, le fonti di verifica, i costi (comprensivo di indicazione del coinvolgimento di eventuali ulteriori soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico attraverso il concorso degli investimenti, dimostrando inoltre il rapporto diretto tra il finanziamento statale e gli altri investimenti pubblici e/o privati) e i beneficiari diretti e indiretti; b) relazione tecnica di progetto che descriva in modo esaustivo tutti gli interventi progettati, con relativo cronoprogramma attuativo e quadro economico di progetto; c) tavole illustrative ed elaborati tecnico-economici di progetto a livello di progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e relativa delibera di approvazione; qualora disponibili, il progetto definitivo ed esecutivo degli interventi e relativa delibera di approvazione; d) documentazione relativa alla formalizzazione delle forme associative, con l'indicazione del comune capofila in caso di convenzione; e) delibera comunale relativa alla disponibilita' di finanziamenti pubblici (nazionali o europei) e/o privati: per i finanziamenti privati, valido atto d'impegno al finanziamento del titolare o rappresentante legale; f) preventiva dichiarazione in merito alla compatibilita' degli interventi proposti, rilasciata dai competenti Uffici preposti alla tutela dei vincoli del patrimonio culturale previsti nelle parti II e III del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; g) dichiarazione rilasciata dalle autorita' competenti in materia ambientale in merito alla assoggettabilita' o meno del progetto alle procedure di valutazione; h) per gli interventi tra i cui obiettivi e' prevista la riduzione dei rischi idrogeologici, preventivo parere di compatibilita' con la vigente pianificazione in materia, rilasciato dalla competente autorita' di bacino distrettuale; i) dichiarazione sottoscritta dal responsabile dell'area tecnica comunale ovvero, in caso di partecipazione in forma associata, dichiarazione sottoscritta dal responsabile dell'area tecnica del comune capofila, relativa alla coerenza degli interventi proposti con tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti o adottati; j) per i comuni in convenzione, delibera del consiglio comunale con la quale gli enti stabiliscono di partecipare al bando in forma convenzionale, nonche' provvedimento convenzionale debitamente sottoscritto con individuazione del comune capofila. Per le unioni di comuni, statuto o provvedimento di attribuzione della funzione oggetto di intervento, nonche' provvedimento unionale che stabilisce la partecipazione al bando da parte dell'unione per conto dei comuni interessati. 11. A pena di inammissibilita' della domanda, i progetti proposti devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) e l'elenco definitivo degli interventi ammessi al finanziamento sara' comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato al termine della procedura di selezione dei progetti da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.