Art. 3 
 
                 Modalita' di selezione dei progetti 
 
  1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro  novanta  giorni
dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del  presente  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, provvede alla  definizione  di
bandi pubblici che fissano i termini perentori di presentazione della
domanda ed i criteri di selezione dei progetti. 
  2. La procedura di  selezione  dei  progetti  e'  effettuata  dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le seguenti fasi: 
    a) accertamento della completezza della documentazione  trasmessa
con la domanda e verifica dei  requisiti  di  ammissibilita'  di  cui
all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, pena l'esclusione dalla procedura di
selezione; 
    b) selezione dei progetti attraverso l'attribuzione dei  punteggi
sulla base delle informazioni riportate nella domanda e nei  relativi
allegati e secondo i criteri definiti  nel  bando,  nel  rispetto  di
quanto  indicato  nella  nota  metodologica,  allegata  al   presente
decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
    3. Sulla base dell'attivita' istruttoria svolta, con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6,
della citata legge  6  ottobre  2017,  n.  158,  sono  individuati  i
progetti  da  finanziare  nei  limiti  di  capienza   delle   risorse
disponibili, ai fini della stipulazione di convenzioni o  accordi  di
programma con gli enti promotori dei  progetti  medesimi,  nonche'  i
termini per la stipulazione  degli  stessi.  Il  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri dovra' riportare gli interventi
identificati dal CUP, ai sensi dell'art. 11  della  legge  n.  3  del
2003.