Art. 3 Modalita' di selezione dei progetti 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, provvede alla definizione di bandi pubblici che fissano i termini perentori di presentazione della domanda ed i criteri di selezione dei progetti. 2. La procedura di selezione dei progetti e' effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le seguenti fasi: a) accertamento della completezza della documentazione trasmessa con la domanda e verifica dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, pena l'esclusione dalla procedura di selezione; b) selezione dei progetti attraverso l'attribuzione dei punteggi sulla base delle informazioni riportate nella domanda e nei relativi allegati e secondo i criteri definiti nel bando, nel rispetto di quanto indicato nella nota metodologica, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 3. Sulla base dell'attivita' istruttoria svolta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono individuati i progetti da finanziare nei limiti di capienza delle risorse disponibili, ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi, nonche' i termini per la stipulazione degli stessi. Il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dovra' riportare gli interventi identificati dal CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3 del 2003.