Art. 4 Monitoraggio degli interventi 1. Il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi ammessi al finanziamento e' effettuato da parte dei soggetti titolari degli interventi medesimi attraverso propri sistemi informativi gestionali, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e periodicamente inviati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato secondo modalita' tecniche dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto legislativo. Gli interventi sono classificati sotto la voce: «Legge n. 158 del 2017 - riqualificazione piccoli comuni». 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibili i predetti dati alle amministrazioni interessate in apposita sezione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009.