Art. 4 
 
                    Monitoraggio degli interventi 
 
  1.  Il  monitoraggio  finanziario,  fisico  e   procedurale   degli
interventi ammessi  al  finanziamento  e'  effettuato  da  parte  dei
soggetti titolari degli interventi medesimi attraverso propri sistemi
informativi gestionali, ai sensi dell'art. 1 del decreto  legislativo
29 dicembre 2011,  n.  229  e  periodicamente  inviati  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato  secondo  modalita'  tecniche   dallo   stesso
definite, ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto legislativo.  Gli
interventi sono classificati sotto la voce: «Legge n. 158 del 2017  -
riqualificazione piccoli comuni». 
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze rende  disponibili  i
predetti dati alle amministrazioni interessate  in  apposita  sezione
della Banca  dati  delle  amministrazioni  pubbliche  (BDAP)  di  cui
all'art. 13 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009.