Art. 2 
 
                Definizioni e ambito di applicazione 
 
  1. Al presente decreto  si  applicano  le  definizioni  di  cui  al
decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e al decreto legislativo 16
marzo 2006, n. 158, nonche' quelle di cui ai regolamenti (UE) 2019/4,
2019/6 e al regolamento (UE) 2016/429. 
  2. Il presente decreto si applica ai  trattamenti  eseguiti  con  i
seguenti  medicinali  veterinari  autorizzati  per   specie   animali
terrestri  e  acquatiche  destinate  alla  produzione  di   alimenti,
soggetti a prescrizione medico-veterinaria: 
    a) i medicinali veterinari preparati industrialmente o con metodo
che comporta un processo industriale, compresi i medicinali ad azione
immunologica, i  medicinali  veterinari  omeopatici  e  i  medicinali
veterinari autorizzati a essere  immessi  in  commercio  sul  mercato
italiano contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope, ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; 
    b) i medicinali veterinari immunologici inattivati, fabbricati da
patogeni e antigeni ottenuti da animale o  da  animali  in  un'unita'
epidemiologica e impiegati per il trattamento di tale animale o  tali
animali nella stessa unita' epidemiologica o per il trattamento di un
animale o di animali in un'unita'  epidemiologica  per  la  quale  e'
stata confermata una correlazione epidemiologica; 
    c) i medicinali veterinari preparati in farmacia o da una persona
autorizzata  a  tal  fine   dalla   normativa   nazionale   («formula
magistrale»); 
    d)  i  medicinali  preparati  in  farmacia   conformemente   alle
indicazioni  di  una  farmacopea  e  destinati   a   essere   forniti
direttamente all'utilizzatore finale («formula officinale»). 
  3. Il presente decreto si applica  anche  ai  trattamenti  eseguiti
con: 
    a) i medicinali impiegati in conformita' agli articoli 113 e  114
del regolamento (UE) n. 2019/6; 
    b) i mangimi medicati per animali destinati  alla  produzione  di
alimenti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 2019/4. 
  4. Il presente decreto non si applica: 
    a) ai medicinali per uso veterinario destinati  ad  attivita'  di
ricerca e sviluppo; 
    b)  alle  materie  prime  per  la   produzione   di   specialita'
medicinali; 
    c) ai gas anestetici. 
  5. Il presente decreto non si applica ai trattamenti eseguiti con i
medicinali di cui ai commi 2 e 3 su animali destinati all'autoconsumo
ed all'uso domestico, detenuti  in  allevamenti  familiari,  e  senza
attivita' commerciale, come individuati dalle disposizioni in materia
di  identificazione  e  registrazione  degli  animali  di   interesse
zootecnico e degli stabilimenti.