Art. 2 Definizioni e ambito di applicazione 1. Al presente decreto si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, nonche' quelle di cui ai regolamenti (UE) 2019/4, 2019/6 e al regolamento (UE) 2016/429. 2. Il presente decreto si applica ai trattamenti eseguiti con i seguenti medicinali veterinari autorizzati per specie animali terrestri e acquatiche destinate alla produzione di alimenti, soggetti a prescrizione medico-veterinaria: a) i medicinali veterinari preparati industrialmente o con metodo che comporta un processo industriale, compresi i medicinali ad azione immunologica, i medicinali veterinari omeopatici e i medicinali veterinari autorizzati a essere immessi in commercio sul mercato italiano contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; b) i medicinali veterinari immunologici inattivati, fabbricati da patogeni e antigeni ottenuti da animale o da animali in un'unita' epidemiologica e impiegati per il trattamento di tale animale o tali animali nella stessa unita' epidemiologica o per il trattamento di un animale o di animali in un'unita' epidemiologica per la quale e' stata confermata una correlazione epidemiologica; c) i medicinali veterinari preparati in farmacia o da una persona autorizzata a tal fine dalla normativa nazionale («formula magistrale»); d) i medicinali preparati in farmacia conformemente alle indicazioni di una farmacopea e destinati a essere forniti direttamente all'utilizzatore finale («formula officinale»). 3. Il presente decreto si applica anche ai trattamenti eseguiti con: a) i medicinali impiegati in conformita' agli articoli 113 e 114 del regolamento (UE) n. 2019/6; b) i mangimi medicati per animali destinati alla produzione di alimenti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 2019/4. 4. Il presente decreto non si applica: a) ai medicinali per uso veterinario destinati ad attivita' di ricerca e sviluppo; b) alle materie prime per la produzione di specialita' medicinali; c) ai gas anestetici. 5. Il presente decreto non si applica ai trattamenti eseguiti con i medicinali di cui ai commi 2 e 3 su animali destinati all'autoconsumo ed all'uso domestico, detenuti in allevamenti familiari, e senza attivita' commerciale, come individuati dalle disposizioni in materia di identificazione e registrazione degli animali di interesse zootecnico e degli stabilimenti.