Art. 3 
 
Responsabilita' dei proprietari e detentori degli  animali  destinati
  alla produzione di alimenti e dei medici veterinari. 
 
  1. Ai sensi degli articoli 4, 5 e 15  del  decreto  legislativo  16
marzo 2006, n. 158, sono  tenuti  all'obbligo  di  registrazione  dei
trattamenti eseguiti sugli animali da produzione di alimenti: 
    a)  i  proprietari  e  detentori  degli  animali  destinati  alla
produzione di alimenti; 
    b) i  medici  veterinari  relativamente  ai  trattamenti  di  cui
all'articolo 4, comma 1  e  all'articolo  5,  comma  1,  del  decreto
legislativo 16 marzo 2006, n. 158. 
  2.  Ferma  restando   la   responsabilita'   nell'adempimento   dei
rispettivi obblighi, i soggetti di cui al comma 1, lettera a) possono
farsi assistere nelle attivita' di  inserimento  delle  registrazioni
dei trattamenti da: 
    a) medici veterinari di cui all'articolo 4, comma 2, del  decreto
del Ministro della salute 7 dicembre 2017; 
    b)   medici   veterinari   responsabili    della    custodia    e
dell'utilizzazione delle scorte ai sensi dell'articolo 81 del decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 193, diversi da quelli  previsti  dalla
lettera a); 
    c)  medici  veterinari   che   hanno   emesso   la   prescrizione
medico-veterinaria. 
  3.  I  medici  veterinari  di  cui  al  comma  2   provvedono   con
immediatezza agli adempimenti informatici collegati agli articoli 81,
84, 85 e 86 e dell'articolo 78 del decreto legislativo 6 aprile 2006,
n. 193, e correlati alla registrazione dei  trattamenti  in  modo  da
consentire ai soggetti di cui al comma 1, lettera a) il rispetto  del
termine di 48 ore previsto del decreto legislativo 16 marzo 2006,  n.
158.