Art. 3 Responsabilita' dei proprietari e detentori degli animali destinati alla produzione di alimenti e dei medici veterinari. 1. Ai sensi degli articoli 4, 5 e 15 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, sono tenuti all'obbligo di registrazione dei trattamenti eseguiti sugli animali da produzione di alimenti: a) i proprietari e detentori degli animali destinati alla produzione di alimenti; b) i medici veterinari relativamente ai trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158. 2. Ferma restando la responsabilita' nell'adempimento dei rispettivi obblighi, i soggetti di cui al comma 1, lettera a) possono farsi assistere nelle attivita' di inserimento delle registrazioni dei trattamenti da: a) medici veterinari di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017; b) medici veterinari responsabili della custodia e dell'utilizzazione delle scorte ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, diversi da quelli previsti dalla lettera a); c) medici veterinari che hanno emesso la prescrizione medico-veterinaria. 3. I medici veterinari di cui al comma 2 provvedono con immediatezza agli adempimenti informatici collegati agli articoli 81, 84, 85 e 86 e dell'articolo 78 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e correlati alla registrazione dei trattamenti in modo da consentire ai soggetti di cui al comma 1, lettera a) il rispetto del termine di 48 ore previsto del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158.