Art. 4 Responsabilita' dei farmacisti operanti presso attivita' di vendita al dettaglio e di vendita diretta e del personale qualificato presso operatori del settore dei mangimi. 1. Al fine di consentire la registrazione dei medicinali e dei mangimi medicati somministrati agli animali da produzione di alimenti devono registrare in banca dati, contestualmente alla dispensazione, le forniture effettuate dietro presentazione di prescrizione medico-veterinaria: a) i farmacisti operanti presso attivita' di vendita al dettaglio e di vendita diretta; b) il personale qualificato operante presso un operatore del settore dei mangimi. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono provvedere con immediatezza agli adempimenti informatici collegati alle disposizioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90 e all'articolo 15 del decreto del Ministro della sanita' 16 novembre 1993, correlati alla registrazione dei trattamenti, in modo da consentire ai soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, lettera a) il rispetto del termine di 48 ore previsto dal decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158.