Art. 4 
 
Responsabilita' dei farmacisti operanti presso attivita'  di  vendita
  al dettaglio e di  vendita  diretta  e  del  personale  qualificato
  presso operatori del settore dei mangimi. 
 
  1. Al fine di consentire la  registrazione  dei  medicinali  e  dei
mangimi medicati somministrati agli animali da produzione di alimenti
devono registrare in banca dati, contestualmente alla  dispensazione,
le  forniture  effettuate  dietro   presentazione   di   prescrizione
medico-veterinaria: 
    a) i farmacisti operanti presso attivita' di vendita al dettaglio
e di vendita diretta; 
    b) il personale qualificato  operante  presso  un  operatore  del
settore dei mangimi. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 devono provvedere con  immediatezza
agli adempimenti  informatici  collegati  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 76 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n.  193,  agli
articoli 8 e 10 del  decreto  legislativo  3  marzo  1993,  n.  90  e
all'articolo 15 del decreto del Ministro della  sanita'  16  novembre
1993, correlati  alla  registrazione  dei  trattamenti,  in  modo  da
consentire ai soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, lettera  a)  il
rispetto del termine di 48 ore previsto dal  decreto  legislativo  16
marzo 2006, n. 158.