Art. 5 Raccolta delle registrazioni dei trattamenti 1. Fatte salve le disposizioni del decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2019, tutti i soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3, comma 1 e all'articolo 4 devono essere identificati nel sistema informativo di tracciabilita' dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, e in particolare nel sistema REV e richiedere le credenziali. 2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) devono essere identificati e registrati nella Banca dati nazionale (B.D.N.) dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute. I soggetti interessati che, pur avendone diritto, non sono identificati devono richiedere di essere registrati nelle apposite banche dati secondo le specifiche presenti sul sito del Ministero della salute, per il tramite dei Servizi veterinari competenti territorialmente. 3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono identificati con il numero di iscrizione presso l'albo professionale degli ordini provinciali. I soggetti interessati che, pur avendone diritto, non sono identificati devono richiedere di essere registrati nell'elenco consultabile online sul sito della Federazione nazionale ordine veterinari italiani. 4. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e' necessario che l'attivita' presso la quale operano sia in possesso di codice identificativo univoco e sia registrata nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute. Per le attivita' che non sono identificate i soggetti interessati devono richiedere la registrazione nelle apposite banche dati secondo le specifiche presenti sul sito del Ministero della salute. 5. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) devono essere identificati e registrati nel Sistema informativo nazionale veterinario per la sicurezza alimentare (SINVSA) del Ministero della salute. I soggetti interessati che, pur avendone diritto, non sono identificati devono richiedere di essere registrati nelle apposite banche dati secondo le specifiche presenti sul sito del Ministero della salute, per il tramite dei Servizi veterinari competenti territorialmente. 6. I soggetti di cui di cui all'articolo 3, comma 1 e all'articolo 4 devono attenersi alle modalita' operative riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto e ad eventuali ulteriori indicazioni fornite nel Manuale operativo o in specifiche circolari pubblicate sul sito internet del Ministero della salute. 7. Le trasmissioni dei dati avvengono secondo le specifiche riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto, e nella documentazione tecnica disponibile sul sito internet del Ministero della salute.