Art. 5 
 
            Raccolta delle registrazioni dei trattamenti 
 
  1. Fatte salve le  disposizioni  del  decreto  del  Ministro  della
salute 8 febbraio 2019, tutti i soggetti appartenenti alle  categorie
di cui all'articolo  3,  comma  1  e  all'articolo  4  devono  essere
identificati nel sistema informativo di tracciabilita' dei medicinali
veterinari e dei mangimi medicati, e in particolare nel sistema REV e
richiedere le credenziali. 
  2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  a)  devono
essere identificati e registrati nella Banca dati nazionale  (B.D.N.)
dell'anagrafe zootecnica  del  Ministero  della  salute.  I  soggetti
interessati che, pur avendone diritto, non sono  identificati  devono
richiedere di essere registrati nelle apposite banche dati secondo le
specifiche presenti sul sito  del  Ministero  della  salute,  per  il
tramite dei Servizi veterinari competenti territorialmente. 
  3. I soggetti di cui all'articolo 3,  comma  1,  lettera  b),  sono
identificati con il numero di iscrizione presso l'albo  professionale
degli ordini provinciali. I soggetti interessati  che,  pur  avendone
diritto, non sono identificati devono richiedere di essere registrati
nell'elenco consultabile online sul sito della Federazione  nazionale
ordine veterinari italiani. 
  4. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma  1,  lettera  a)  e'
necessario che l'attivita' presso la quale operano sia in possesso di
codice identificativo univoco e sia registrata nell'elenco pubblicato
sul sito internet del Ministero della salute. Per  le  attivita'  che
non sono identificate i soggetti  interessati  devono  richiedere  la
registrazione  nelle  apposite  banche  dati  secondo  le  specifiche
presenti sul sito del Ministero della salute. 
  5. I soggetti di cui all'articolo 4, comma  1,  lettera  b)  devono
essere identificati e registrati nel  Sistema  informativo  nazionale
veterinario per la sicurezza alimentare (SINVSA) del Ministero  della
salute. I soggetti interessati che, pur avendone  diritto,  non  sono
identificati devono richiedere di essere  registrati  nelle  apposite
banche dati secondo le specifiche presenti  sul  sito  del  Ministero
della salute,  per  il  tramite  dei  Servizi  veterinari  competenti
territorialmente. 
  6. I soggetti di cui di cui all'articolo 3, comma 1 e  all'articolo
4  devono  attenersi   alle   modalita'   operative   riportate   nel
disciplinare tecnico allegato al  presente  decreto  e  ad  eventuali
ulteriori indicazioni fornite nel Manuale operativo o  in  specifiche
circolari pubblicate sul sito internet del Ministero della salute. 
  7.  Le  trasmissioni  dei  dati  avvengono  secondo  le  specifiche
riportate nel disciplinare tecnico allegato al  presente  decreto,  e
nella  documentazione  tecnica  disponibile  sul  sito  internet  del
Ministero della salute.