Art. 6 Accesso ai dati del sistema informativo della tracciabilita' dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati. 1. Il Ministero della salute e' titolare del trattamento dei dati del sistema informativo della tracciabilita' dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati per le specifiche funzioni istituzionali. 2. Sono autorizzate all'accesso al sistema di cui all'articolo 2 le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento ai dati del proprio territorio, nonche' le aziende sanitarie locali per le specifiche funzioni istituzionali. Sono previsti diversi livelli di accesso e di cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi da parte di vari soggetti della filiera produttiva e distributiva, in funzione della necessita' di garantire la sicurezza, la riservatezza delle informazioni nonche' la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo del Ministero della salute.