Art. 6 
 
Accesso ai dati del  sistema  informativo  della  tracciabilita'  dei
  medicinali veterinari e dei mangimi medicati. 
 
  1. Il Ministero della salute e' titolare del trattamento  dei  dati
del  sistema  informativo   della   tracciabilita'   dei   medicinali
veterinari  e  dei  mangimi  medicati  per  le  specifiche   funzioni
istituzionali. 
  2. Sono autorizzate all'accesso al sistema di cui all'articolo 2 le
regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,   con
riferimento ai  dati  del  proprio  territorio,  nonche'  le  aziende
sanitarie locali  per  le  specifiche  funzioni  istituzionali.  Sono
previsti diversi livelli di accesso e di cooperazione applicativa dei
sistemi informatici  e  dei  flussi  informativi  da  parte  di  vari
soggetti della filiera produttiva e distributiva, in  funzione  della
necessita'  di  garantire  la  sicurezza,   la   riservatezza   delle
informazioni nonche' la salvaguardia  e  l'autonomia  del  patrimonio
informativo del Ministero della salute.